Michele Barbagallo - Geometra e Perito Edile Laureato - PianificatoreYunior

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Michele Barbagallo - Geometra e Perito Edile Laureato - PianificatoreYunior Laureati di Catania - Albo dei Periti Edili Laureati - Cell. 3478775368

Geometra e Perito Edile Laureato, Pianificatore Urbanista Junior - Iscritto dal 1980 al 2020 al Collegio dei Geometri di Catania e dal 2020 all'Ordine dei Periti Industriali e P.I. ATTIVITA' PROFESSIONALE:
Progettazione, Direzione dei Lavori e Contabilità per edifici privati, complessi edilizi condominiali, edifici per attività artigianali, commerciali ed aziende agricole

Progettazione, Direzione

dei Lavori, Contabilità e assistenza a privati e Amministratori Condominiali per lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici privati e condominiali

Coordinamento Sicurezza in cantiere

Tabelle Millesimali per Condomini

Stime e perizie di beni immobili (terreni e fabbricati)

Catastazioni

Successioni e Volture

Visure e ricerche Catastali ed Ipotecarie

Consulente Tecnico di Parte per liti giudiziarie ed extragiudiziarie

Assistenza tecnica per apertura attività commerciali

CHI È UN TUO VERO AMICO? (riflessione semiseria ma concreta):L'avvocato interviene se ti metti nei guai, il dottore lavo...
13/01/2026

CHI È UN TUO VERO AMICO? (riflessione semiseria ma concreta):
L'avvocato interviene se ti metti nei guai, il dottore lavora se ti ammali, il poliziotto ti arresta se tu commetti un crimine, il vigile urbano ti multa se sbagli a posteggiare, il costruttore di bare guadagna quando sei morto, insomma, solo IL GEOMETRA ti augura sempre di prosperare in modo che tu possa far progettare, costruire e manutenzionare la tua casa e viverci godendo una lunga e sana vita. Per favore abbraccia il prossimo al tuo fianco (che sia Geometra o Perito Edile non conta), ricorda che è il tuo unico vero amico.

𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘! - 𝗡𝗼𝗻 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗶𝗺𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗲 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗼𝗿𝗺𝗶𝘁𝗮̀ 𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱...
13/01/2025

𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘! - 𝗡𝗼𝗻 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗿𝗶𝗲𝘁𝗮𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝗶𝗺𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗲 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗼𝗿𝗺𝗶𝘁𝗮̀ 𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗹𝘂𝗼𝗴𝗵𝗶 𝗲 𝗹𝗲 𝗽𝗹𝗮𝗻𝗶𝗺𝗲𝘁𝗿𝗶𝗲 𝗲𝗱 𝗶 𝗱𝗮𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗻𝗲𝗹 𝗖𝗮𝘁𝗮𝘀𝘁𝗼 𝗲 𝗻𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝘃𝗶 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝗼 𝘂𝗻 𝗼𝘀𝘁𝗮𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗶𝗽𝘂𝗹𝗮 𝗱𝗶 𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗮𝘃𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗮, 𝗱𝗶 𝗱𝗼𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗱𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗦𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗶, 𝗲𝗰𝗰. . 𝗟𝗲 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗲 𝘃𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗱𝗼𝗻𝗼 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗮 𝗡𝗨𝗟𝗟𝗜𝗧𝗔' 𝗗𝗘𝗟𝗟'𝗔𝗧𝗧𝗢 𝗶𝗻 𝗺𝗮𝗻𝗰𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝘀𝗶𝗱𝗱𝗲𝘁𝘁𝗮 "𝘁𝗿𝗶𝗽𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗶𝘁𝗮̀". 𝗦𝗽𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗿𝗴𝗲𝗿𝘀𝗲𝗻𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗮𝗹𝗹'𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼, 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗶𝗻𝘃𝗲𝗰𝗲 𝗼𝗰𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗳𝗼𝘀𝘀𝗲 "𝗶𝗻 𝗿𝗲𝗴𝗼𝗹𝗮"... 𝗮𝗱 𝗲𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝗡𝗼𝘁𝗮𝗶𝗼... 𝗣𝗲𝗿𝗰𝗵𝗲́, 𝗱𝘂𝗻𝗾𝘂𝗲, 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗲...? 𝗣𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿𝗲 𝗲́ 𝗺𝗲𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗰𝘂𝗿𝗮𝗿𝗲...! 𝗖𝗢𝗡 𝗨𝗡𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗨𝗟𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗧𝗘𝗖𝗡𝗜𝗖𝗔 𝗘' 𝗣𝗢𝗦𝗦𝗜𝗕𝗜𝗟𝗘 𝗩𝗘𝗥𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗥𝗘 𝗟𝗢 𝗦𝗧𝗔𝗧𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗧𝗨𝗢 𝗜𝗠𝗠𝗢𝗕𝗜𝗟𝗘 𝗘 𝗖𝗢𝗦𝗔 𝗢𝗖𝗖𝗢𝗥𝗥𝗘 𝗙𝗔𝗥𝗘 𝗣𝗘𝗥 𝗥𝗘𝗚𝗢𝗟𝗔𝗥𝗜𝗭𝗭𝗔𝗥𝗟𝗢 -> 𝗣𝗔𝗥𝗟𝗔𝗡𝗘 𝗖𝗢𝗡 𝗜𝗟 𝗧𝗨𝗢 𝗧𝗘𝗖𝗡𝗜𝗖𝗢 𝗗𝗜 𝗙𝗜𝗗𝗨𝗖𝗜𝗔 𝗼𝗽𝗽𝘂𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝘁𝗮𝗺𝗶 𝗮𝗹 𝟯𝟰𝟳𝟴𝟳𝟳𝟱𝟯𝟲𝟴 .
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Sull'argomento pubblico un testo a cura di CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare:
𝗖𝗢𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗜𝗧𝗔̀ 𝗖𝗔𝗧𝗔𝗦𝗧𝗔𝗟𝗘 𝗘 𝗡𝗨𝗟𝗟𝗜𝗧𝗔̀ 𝗔𝗧𝗧𝗢 𝗗𝗜 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗥𝗔𝗩𝗘𝗡𝗗𝗜𝗧𝗔: 𝗢𝗕𝗕𝗟𝗜𝗚𝗢 𝗘 𝗡𝗢𝗥𝗠𝗘.
𝗟𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗽𝗶𝗲𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗽𝗹𝗮𝗻𝗶𝗺𝗲𝘁𝗿𝗶𝗮, 𝗱𝗮𝘁𝗶 𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗮𝘁𝗮𝘀𝘁𝗮𝗹𝗲.
La conformità catastale è condizione essenziale per stipulare un valido atto di trasferimento immobiliare tra vivi (per esempio, atto notarile di compravendita), in caso contrario scatta la nullità dell’atto. E come detto più volte nel blog, questo tipo di nullità non si prescrive mai, anche se esistono alcune modalità per “sanare” a posteriori questa mancanza.
Sto parlando della definizione e dell’obbligo di conformità catastale previsto negli atti notarili di compravendita dall’art. 29 comma 1 bis L. 52/85, come modificata dal D.L. n. 78/10, convertito in L. n. 122/10, di cui riporto integralmente il testo in fondo al post, assieme al successivo comma 1-ter.

INDICE
· Distinzione tra conformità urbanistica e catastale
· Nozione di conformità urbanistica e Stato Legittimo
· Definizione di Conformità catastale
· Conformità catastale oggettiva
· Conformità catastale soggettiva
· Scopo dell’obbligo di conformità e sanzione di nullità dell’atto
· Consigli utili

𝗗𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗶𝘁𝗮̀ 𝘂𝗿𝗯𝗮𝗻𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗲 𝗰𝗮𝘁𝗮𝘀𝘁𝗮𝗹𝗲
Non è per niente facile delineare nel dettaglio le caratteristiche, requisiti e la nozione di conformità catastale. Prendiamo ad esempio la piena rispondenza dello stato di fatto con quello risultante nelle planimetrie, che sconfina nelle valutazioni tecniche: una porta spostata di 20 cm è condizione sufficiente per contestare la mancata rispondenza di conformità catastale?
Inoltre il tema della conformità catastale non si deve mai, e dico mai, trattare disgiuntamente da quello della conformità urbanistico-edilizia di un immobile. Infatti la mancanza di reciproca rispondenza tra stato di fatto, stato legittimo e situazione catastale non è buon segno, e richiede probabilmente una attenta verifica di tutto l’immobile.
Infatti anche persiste la tendenza sbagliata di far coincidere la conformità urbanistico edilizia di un immobile con la conformità catastale, quando invece sono profili assai diversi:
· conformità urbanistica e Stato Legittimo: corrispondenza tra lo stato di quanto costruito e l’insieme dei titoli edilizi abilitativi rilasciati in tutta la storia costruttiva dell’edificio, sia come complesso planivolumetrico sia per le singole unità che lo compongono;
· conformità catastale: corrispondenza tra lo stato di fatto dell’unità immobiliare nei confronti dei relativi dati e intestazioni catastali, nonchè della corrispondente sua planimetria.
Vediamo meglio come si contraddistingue la conformità catastale, secondo norme e giurisprudenza consolidata.

𝗗𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗶𝘁𝗮̀ 𝗰𝗮𝘁𝗮𝘀𝘁𝗮𝗹𝗲
La conformità catastale si definisce come un rapporto di piena rispondenza tra stato di fatto, effettivo dell’immobile, nei confronti di diversi aspetti e informazioni contenute nei documenti e atti conservati al Catasto.
Per quanto posso anticipare, il requisito di conformità catastale non è soltanto di tipo formale, ma richiede anche quello sostanziale. E come tutti i requisiti, assume valore qualora sia corrispondente a verità.
La conformità catastale prescritta dall’art. 29 c.1 bis legge n. 52/1985 richiede la verifica congiunta sotto due profili:
1) 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗶𝘁𝗮̀ 𝗰𝗮𝘁𝗮𝘀𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮, 𝗼𝘀𝘀𝗶𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗮𝘁𝗮𝘀𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝗱𝗲𝘀𝗶𝗺𝗼.
Essa dispone che il contratto contenga, oltre all’identificazione catastale ed al riferimento alle planimetrie depositate in catasto, una specifica dichiarazione degli intestatari (sostituibile con una attestazione di un tecnico abilitato) di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, ed attiene alla sfera della validità del medesimo, stante l’espressa previsione della nullità dell’atto privo del contenuto prescritto.
2)𝗰𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗶𝘁𝗮̀ 𝗰𝗮𝘁𝗮𝘀𝘁𝗮𝗹𝗲 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮, 𝗼𝘀𝘀𝗶𝗮 𝗹’𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗮̀ 𝘁𝗿𝗮 𝗹’𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗲/𝘃𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗲 𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗰𝗮𝘁𝗮𝘀𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲.
Essa obbliga il notaio rogante ad individuare gli intestatari catastali e di verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari, e gli impone di compiere una determinata attività e tuttavia non introduce un contenuto necessario del contratto, atteso che non prevede alcuna sanzione di nullità dell’atto rogato senza la sua osservanza (Cass. Civ. 37369/2021).
𝗟𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗶𝘁𝗮̀ 𝗰𝗮𝘁𝗮𝘀𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗿𝗶𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗮 𝗹𝗮 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶:
· dati identificativi catastali (foglio, particella, subalterno, classamento, ecc);
· identificazione della planimetria catastale con espresso riferimento di corrispondenza all’immobile oggetto di compravendita;
· conformità tra stato di fatto immobile alla planimetrie;

𝗦𝗰𝗼𝗽𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗻𝘂𝗹𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗼.
L’onere dichiarativo è posto a carico degli intestatari dell’atto, e non può certamente ritenersi assolto tramite la dichiarazione di conformità allo stato di fatto della sola planimetria catastale depositata.
Infatti la sola l’esibizione e allegazione della planimetria catastale non può sopperire alla mancanza della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dell’immobile, anche del distinto requisito richiesto dalla norma e rappresentato dai dati catastali, perchè soltanto questi ultimi costituiscono gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali dell’immobile rilevanti ai fini fiscali (Cass. Civ. n. 39403/2021).
Non è possibile pensare ad una interpretazione diversa in quanto verrebbe meno lo scopo della stessa norma, riducendo i dati catastali al contenuto della planimetria stessa, quando invece il legislatore ha tenuto assolutamente distinti questi elementi.
In sostanza, negli atti notarili di compravendita la dichiarazione richiesta ex art. 29, comma 1-bis, riguarda la conformità allo stato di fatto non solo della planimetria dell’immobile, ma anche dei dati catastali: questi ultimi costituiscono gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali.
E non c’è dubbio di ciò: la presenza della congiunzione “e” contenuta nell’art. 29, comma 1-bis L. 52/1985 prevede che la dichiarazione delle parti debba riguarda entrambi gli aspetti. Il dubbio infatti è stato sciolto col consolidamento della giurisprudenza (Cass. Civ. n. 11507/2016, n. 20465/2016).
Pertanto anche l’omissione di una sola delle informazioni di conformità catastali comporta la nullità assoluta dell’atto notarile di compravendita, perché la norma ha una finalità pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale, conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio, ai sensi dell’art. 28 della legge notarile (Cass. Civ. n. 39403/2021, n. 16519/2020, n. 21828/2019, n. 20465/2016, n. 8611/2014).
La sanzione di nullità dell’atto notarile scatta in caso di assenza dei requisiti di conformità catastale, e ha un contenuto di carattere oggettivo: essa intende prevenire e sanzionare atti che non siano conformi allo stato di fatto dell’immobile, in relazione anche ad eventuali violazioni della disciplina urbanistica. (Cass. Civ. n. 3089/2020).
Di conseguenza la nullità dell’atto non può essere ancorata ai soggetti che svolgono la funzione di controllo di conformità, ben potendo la difformità permanere anche dopo l’atto notarile.

𝗖𝗢𝗡𝗦𝗜𝗚𝗟𝗜 𝗨𝗧𝗜𝗟𝗜
𝗜𝗻 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗮𝗺𝗯𝗶𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗰𝗮𝗹𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝘃𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗮𝗿𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗧𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗶𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗮𝗱𝗲𝗴𝘂𝗮𝘁𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝗾𝘂𝗮𝗹𝘀𝗶𝗮𝘀𝗶 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗼𝘀𝗮, 𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝘀𝗶𝗮𝘀𝗶 𝗮𝗴𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮 𝗶𝗺𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗲.
𝗨𝗻𝗮 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗶𝘂𝘁𝗮 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝗶 𝗱𝗲𝗿𝗶𝘃𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗰𝗼𝗻𝗴𝗿𝘂𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗿𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮, 𝗱𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗼 𝗱𝗼𝗽𝗼 𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗻𝗼𝘁𝗮𝗿𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗮𝘃𝗲𝗻𝗱𝗶𝘁𝗮. 𝗘 𝘃𝗶 𝗮𝘀𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗮𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗻𝗼𝘁𝗲𝘃𝗼𝗹𝗶 𝗲 𝗱𝗶 𝗹𝘂𝗻𝗴𝗮 𝗱𝘂𝗿𝗮𝘁𝗮.

Testo integrale Art. 29 L. 52/1985 c.1-bis e 1-ter.
1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.
1-ter. Se la mancanza del riferimento alle planimetrie depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo stato di fatto, l’atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L’atto di conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare

09/10/2024

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Tratta gli aspetti della compravendita immobiliare e sottolinea la collaborazione con agenti immobiliari e notai. Eccoci giunti al quarto episodio della prima campagna televisiva “𝗜𝗹 𝗚𝗲𝗼𝗺𝗲𝘁𝗿𝗮 𝗲̀ 𝗱𝗶 𝗖𝗮𝘀𝗮”, l'iniziativa di Fondazione Geometri Italiani

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