Geometra Calienni Rocco

Geometra Calienni Rocco PROG. E DIREZIONE LAVORI-PRATICHE CATASTALI-RILIEVI TOPOGRAFICI-TABELLE MILLESIMALI-STIME E VALUTAZIONI IMMOBILIARI-ATTESTATI PRESTAZIONE ENERGETICA..ECC..

Che sia un anno ricco di serenità e soddisfazioni per tutti🍾🍾
01/01/2024

Che sia un anno ricco di serenità e soddisfazioni per tutti🍾🍾

24/12/2022
🏗🏠𝗥𝗘𝗩𝗜𝗦𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗕𝗢𝗡𝗨𝗦 𝟭𝟭𝟬%𝗕𝗢𝗭𝗭𝗔 𝗜𝗡 𝗩𝗔𝗟𝗨𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝗔𝗜𝗨𝗧𝗜 𝗤𝗨𝗔𝗧𝗘𝗥✅Condomìni 90% nel 2023✅Proproga Unifamiliari in cor...
10/11/2022

🏗🏠𝗥𝗘𝗩𝗜𝗦𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗕𝗢𝗡𝗨𝗦 𝟭𝟭𝟬%
𝗕𝗢𝗭𝗭𝗔 𝗜𝗡 𝗩𝗔𝗟𝗨𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝗔𝗜𝗨𝗧𝗜 𝗤𝗨𝗔𝗧𝗘𝗥
✅Condomìni 90% nel 2023
✅Proproga Unifamiliari in corso al 31 Marzo 2023
✅Unifamiliari 90% 2023 se Prima casa e Quoziente Familiare sotto i 15.000 euro🤦
✅Superbonus salvo in presenza di CILAS

23/05/2021

Superbonus: nella bozza del decreto semplificazioni è sostituito il comma 13 ter che interessa le asseverazioni tecniche prevedendo che: «13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzion...

Lo studio Tecnico Topografico Geometra Calienni Rocco augura a tutti un sereno Natale.
25/12/2020

Lo studio Tecnico Topografico Geometra Calienni Rocco augura a tutti un sereno Natale.

Iniziamo a ragionare
04/10/2020

Iniziamo a ragionare

Superbonus 110%: una corsa contro il tempo per avere il quadro normativo completo entro il 15 ottobre, cioè la data di messa online della piatt...

06/07/2020

Per essere pratici e precisi ecco l'iter burocratico per avere le detrazioni fiscali sui lavori per la propria abitazione.
Quali sono i passaggi pratici? Se devo effettuare ad esempio lavori di coibentazione per 40.000 €, la ditta fa direttamente uno sconto del 100%: quindi, invece di pagarla direttamente, le cedo il 110% del credito che avrei diritto di detrarre dalle mie tasse, cioè gli cedo 44.000 €. L’impresa sconta la fattura in banca che si tiene il 9%, ad esempio. e si compra il credito.

Ma vediamo il dettaglio tecnico sugli interventi ammessi all’Ecobonus 110%, per gli edifici.

Il cappotto termico riguarda interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, cioè muri e solai, che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda. La detrazione è calcolata su una spesa massima di 60.000 euro per ogni unità immobiliare che compone il fabbricato. I materiali isolanti utilizzati devono inoltre rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM, definiti dal DM 11 ottobre 2017.

In condominio è ammessa la sostituzione degli impianti centralizzati esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione, caldaie a pompa di calore, ibridi, geotermico, microcogenerazione, con fotovoltaico e sistema di accumulo abbinato. La detrazione è calcolata su una spesa massima di 30.000 euro per ogni unità immobiliare che compone il fabbricato.

Per le unità immobiliari singole sono ammessi gli stessi interventi sugli impianti, con gli stessi limiti di spesa, tranne l’installazione della caldaia a condensazione.

Fotovoltaico e colonnine auto elettriche sono ammessi dal superbonus 110%, se abbinati agli interventi di coibentazione o sostituzione degli impianti termici suindicati, oppure se associati ad interventi di miglioramento sismico che rientrano nel sismabonus, anch’esso portato al 110 %. Il limite di spesa da portare in detrazione è di 48.000 €, con un massimo di 2400 € per ogni kW installato. I sistemi di accumulo degli impianti fotovoltaici prevedono invece un limite di spesa di 1000 € per kWh installato.

Le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici sono installabili con sistemi di controllo che mettano a disposizione del GSE, il gestore dell’energia elettrica, l’energia che non viene consumata sul posto.

Se rientriamo nel superbonus con gli interventi suindicati, gli altri interventi di efficientamento energetico compresi nell’ecobonus, come la sostituzione degli infissi e la coibentazione di sottotetti, ereditano il 110%.

Chi può richiedere il superbonus? I condomini, le persone fisiche per interventi sulla casa principale o anche sulla seconda casa se non unifamiliare, IACP e cooperative, e con recente risoluzione 34/2020 dell’Agenzia delle Entrate anche persone giuridiche, cioè società che effettuano interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione come “beni strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”, finora escluse dagli incentivi e dalle detrazioni per questo tipo di interventi.
Fonte:ingegneriasicurezza.com

☺💪👍
16/01/2020

☺💪👍

02/09/2019

Lavori edilizi senza CILA: detrazione salva

➡️Anche è la per i lavori di ristrutturazione edilizia. A fornire questa indicazione è stata l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello 287/2019.
Nel caso di specie, l'Istante ha effettuato dei lavori di ristrutturazione edilizia per la realizzazione ed il miglioramento dei servizi igienici e prima di iniziare i lavori ha chiesto all'ufficio comunale le indicazioni sulle procedure da seguire, che nulla ha chiarito in merito alla necessità di predisporre la CILA, la comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico. Tuttavia, senza tale asseverazione, il CAF di riferimento del contribuente ha deciso di non permettere di detrarre le spese dalla dichiarazione dei redditi. L'istante nell'interpello ha chiesto quale sia la procedura giusta.
✔Nel rispondere, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che in generale, la regolarità, sotto il profilo amministrativo, dei lavori edilizi eseguiti sull’immobile costituisce una delle condizioni per fruire della detrazione prevista dall'articolo 16-bis del T.U.I.R (D.P.R 917/86). Nella circolare n. 13/E del 2019 è stato confermato che solo nel caso in cui la normativa edilizia non preveda, per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale, alcun titolo abilitativo, il contribuente che ha sostenuto le spese, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può indicare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili,pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo.
Inoltre, con il decreto legislativo n.222 del 2016 è stato distinto tra l’altro, tra interventi realizzabili in edilizia libera - senza alcun titolo abilitativo -e interventi in attività libera realizzabili, invece, a seguito di una comunicazione asseverata di inizio lavori (CILA).
Per quanto riguarda il quesito oggetto di interpello ha detto l'Agenzia delle Entrate, gli interventi di realizzazione e di miglioramento dei servizi igienici indicati dall’Istante rientrano, in linea di principio tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del TUIR.
Pertanto, sul presupposto che siano stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria e che, in base ai vigenti regolamenti edilizi, per l’effettuazione degli stessi non sia necessario effettuare alcuna comunicazione l’Istante potrà fruire della detrazione, sempreché siano stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dal decreto n. 41 del 1998.
L’Istante dovrà, inoltre, con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indicare la data di inizio dei lavori ed attestare la circostanza che gli interventi edilizi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente.

03/06/2019

Chi si ferma è perduto....inizio corso Prevenzione Incendi... 👍

Per il 2019 mi sono attrezzato alla grande per la gioia dei miei clienti più "esigenti"😀😉
05/01/2019

Per il 2019 mi sono attrezzato alla grande per la gioia dei miei clienti più "esigenti"😀😉

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Viale Lagaria, 38
Amendolara
87071

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