20/02/2026
Cessione immobili in cambio di opere nel PPP: ANAC chiarisce i limiti del Codice
L’Autorità definisce quando la cessione immobiliare può costituire corrispettivo nell’ambito del partenariato pubblico-privato e quando l’operazione esce dallo schema tipico del Codice dei contratti pubblici
È davvero possibile “pagare” un’opera pubblica con un immobile? Ma quando questa operazione rientra davvero nello schema tipico del partenariato pubblico-privato? E quando, invece, rischia di trasformarsi in una forma atipica di alienazione patrimoniale con obbligazioni accessorie?
A rispondere è ANAC, con il parere di funzione consultiva del 3 febbraio 2026, n. 57, che interviene proprio sui margini applicativi dell’art. 202 del d.lgs. 36/2023, dedicato alla cessione di immobili in cambio di opere.
Come spiega l’Autorità, la norma, pur semplificata rispetto al passato, non è una clausola aperta, ma uno schema con presupposti precisi, nel quale esiste un confine tra PPP legittimo e operazione patrimoniale strutturalmente sbilanciata.
L’immobile pubblico non può infatti diventare uno strumento per generare margini finanziari indiretti e il valore del bene ceduto deve essere coerente con il valore delle opere. Non solo: l’allocazione del rischio non può restare, anche solo in parte, in capo alla pubblica amministrazione.
Cessione di immobili in cambio di opere: l’ANAC fissa i confini dell’art. 202 del Codice
La questione è stata posta da un’amministrazione comunale, intenzionata ad attivare un Partenariato Pubblico-Privato ad iniziativa pubblica per la realizzazione di un intervento di riqualificazione urbana.
L’operazione avrebbe comportato il trasferimento in proprietà, a titolo di corrispettivo nell’ambito del PPP, al soggetto aggiudicatario di un terreno incluso nel Piano delle alienazioni, con destinazione in parte turistica e in parte residenziale.
Allo stesso tempo il privato si sarebbe impegnato a realizzare l’opera pubblica di riqualificazione del lungomare, eseguire interventi aggiuntivi o migliorativi finalizzati a coprire l’eventuale eccedenza di valore dell’area ceduta e a riconoscere all’amministrazione una percentuale dell’utile derivante dalla vendita degli immobili residenziali realizzati sul terreno trasferito, secondo quanto risultante dal piano economico-finanziario (PEF).
L’opera pubblica, una volta collaudata, sarebbe stata gestita direttamente dal Comune, senza una gestione dell’opera da parte del privato né la retrocessione degli immobili realizzati.
Secondo la prospettazione dell’ente, l’intera operazione avrebbe comportato l’assunzione in capo al soggetto privato del rischio tecnico, amministrativo, operativo e finanziario, inclusi i rischi connessi alla realizzazione e alla successiva commercializzazione degli immobili.
Su questa struttura negoziale il Comune ha chiesto all’Autorità di chiarire due aspetti centrali:
se un’operazione simile potesse qualificarsi come PPP ai sensi del Codice, anche in assenza di una concessione e di un meccanismo di retrocessione degli immobili;
se fosse ammissibile una remunerazione “mista”, che affianchi alla realizzazione dell’opera pubblica il riconoscimento in favore dell’ente di una quota degli utili derivanti dalla vendita dei beni immobili sviluppati dal privato.
Quadro normativo di riferimento: l’art. 202 nel sistema del partenariato pubblico-privato
Per comprendere il ragionamento dell’ANAC occorre partire da un dato sistematico.
Nel d.lgs. 163/2006, la cessione di immobili in cambio di opere era ammessa sia negli appalti sia nelle concessioni. Con il d.lgs. 50/2016, il legislatore aveva già ristretto il perimetro dell’istituto, collocandolo esclusivamente nell’ambito del partenariato pubblico-privato, all’art. 191.
Il d.lgs. 36/2023 conferma questa impostazione, all’art. 202 (“Cessione di immobili in cambio di opere”), inserito nel Libro IV, dedicato al partenariato pubblico-privato e alle concessioni, e precisamente nella Parte V, che contiene le altre disposizioni in materia di PPP.
Questa collocazione significa che la cessione dell’immobile come corrispettivo non è più uno strumento utilizzabile nell’appalto, ma solo all’interno di uno schema di partenariato.
La norma - nella versione modificata dal c.d. "Correttivo" (d.lgs. n. 209/2024) - prevede che il bando possa stabilire, a titolo di corrispettivo totale o parziale e sulla base del valore di mercato:
il trasferimento all’operatore economico della proprietà di beni immobili dell’ente concedente;
eventualmente anche a favore di terzi indicati dall’operatore, purché in possesso dei requisiti di gara;
con possibilità di trasferimento anticipato, previa garanzia fideiussoria pari al valore dell’immobile.
La disposizione pone però alcuni limiti precisi, in quanto gli immobili oggetto di cessione devono essere:
di proprietà pubblica;
non più destinati al perseguimento di scopi di interesse generale;
già indicati negli strumenti di programmazione dell’ente (programma triennale dei lavori o avviso di pre-informazione per servizi e forniture).
Un altro passaggio fondamentale riguarda la funzione economica del trasferimento. L’immobile costituisce il corrispettivo – totale o parziale – per la realizzazione dell’opera pubblica. Non è un elemento accessorio o un incentivo, ma la controprestazione che remunera l’operatore.
Proprio su questo punto si innesta la lettura letterale della norma da parte di ANAC: se l’immobile è il corrispettivo, il suo valore deve essere coerente con il valore delle opere che il privato si impegna a realizzare.
Se la stessa Relazione Illustrativa del Codice ha chiarito che la disciplina è stata semplificata rispetto al passato, demandando al bando e al contratto molti aspetti di dettaglio, questa maggiore autonomia amministrativa non consente comunque di superare i confini strutturali fissati dall’art. 202.
Ed è il rispetto di questi confini a diventare decisivo nel caso sottoposto all’Autorità.
Il parere ANAC
Nel ricostruire la questione, ANAC ha innanzitutto ribadito che la cessione di immobili in cambio di opere è ammessa solo nel perimetro del partenariato pubblico-privato. Non si tratta di uno strumento generalizzato di valorizzazione patrimoniale, ma di uno schema negoziale tipico, con presupposti definiti dal legislatore.
Il punto centrale del ragionamento dell’Autorità riguarda la funzione dell’immobile ceduto. Il dato testuale dell’art. 202 è decisivo: il bando può prevedere il trasferimento della proprietà «a titolo di corrispettivo totale o parziale» delle opere. L’immobile quindi rappresenta la controprestazione economica dell’intervento e non un elemento accessorio.
Da qui l’ANAC ha tratto una conclusione molto netta, affermando che «tali immobili pubblici, valutati in base al loro valore di mercato, devono coprire in via totale o parziale i costi sostenuti dall’operatore economico per la realizzazione di opere pubbliche e non eccedere, in valore, tali costi».
Se l’immobile costituisce il corrispettivo, il suo valore deve risultare coerente con il valore delle opere, senza che possa trasformarsi in una leva per generare margini ulteriori o per strutturare compensazioni indirette.
Nel caso esaminato, invece, il terreno oggetto di cessione ha avuto – secondo quanto rappresentato nell’istanza – un valore superiore rispetto a quello delle opere pubbliche che il privato si è impegnato a realizzare. L’eccedenza è stata prospettata come coperta mediante interventi migliorativi e attraverso il riconoscimento al Comune di una quota degli utili derivanti dalla futura vendita degli immobili residenziali.
Proprio su questo punto ANAC ha evidenziato la criticità, osservando che l’operazione «non appare coerente con le previsioni dell’art. 202 del Codice» sia con riferimento «al valore dell’immobile ceduto, che risulta eccedente rispetto all’opera pubblica che il privato si impegna a realizzare», sia con riguardo al rischio dell’operazione.
In riferimento poi all’allocazione del rischio, l’Autorità ha osservato che, in una struttura di questo tipo, la parte pubblica «non avrebbe avuto certezze in ordine al recupero - mediante l’eventuale vendita dei beni residenziali realizzati dal privato - dell’eccedenza di valore dell’immobile pubblico».
In altre parole, l’equilibrio economico dell’operazione non è risultato garantito in modo diretto e determinato al momento del trasferimento, ma è dipeso da dinamiche future e incerte di mercato. Questo elemento ha inciso sulla coerenza complessiva dell’operazione con lo schema tipico dell’art. 202.
Conclusioni
ANAC ha quindi affermato che «non sembrano sussistere tutti gli elementi richiesti dall’art. 202 del Codice per il corretto ricorso all’istituto della “cessione di immobili in cambio di opere”», rimettendo all’amministrazione le valutazioni conseguenti.
L’art. 202 consente una forma di corrispettivo alternativa, ma richiede una equivalenza economica reale e una allocazione del rischio effettiva. Se questi presupposti non sono rispettati, non siamo più dentro lo schema tipico della cessione di immobili in cambio di opere.
In particolare, il valore del bene deve risultare coerente con il costo delle opere pubbliche da realizzare e non può eccederlo in modo strutturale, né può essere compensato mediante meccanismi indiretti o variabili legati a utili futuri.
Quando il rientro economico dell’amministrazione dipende dalla vendita di immobili realizzati dal privato, l’equilibrio dell’operazione non è immediato né certo. In quel caso, il rischio non risulta integralmente allocato sul partner privato, ma rimane, almeno in parte, sulla sfera pubblica.
La norma offre uno strumento utile, ma non elastico: la flessibilità negoziale non può trasformarsi in alterazione della tipicità dell’istituto.