17/07/2020
SUPERBONUS 110% - DL34/20 CONVERTITO IN LEGGE..continua...
Le spese detraibili
Come previsto dal Decreto del MiSE (ancora in bozza e di prossima definizione, approvazione e pubblicazione), tra le spese detraibili sono previste quelle sostenute per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità.
Superbonus 110% e Decreto Rilancio: il nuovo Ecobonus
Modifiche sostanziali sono state apportate all'art. 119 del Decreto Rilancio, soprattutto alla parte relativa agli incentivi per l'efficienza energetica. Cambiano, infatti, i tetti di spesa per gli interventi previsti per il miglioramento energetico. In particolare, si applica la detrazione fiscale del 110% alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall'1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
Tipologia di intervento 1 (trainante)
Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.
Beneficiari
Edifici o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.
Tetti di spesa
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
•a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
•a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
•a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Requisiti specifici
I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017
Tipologia di intervento 2 (trainante)
Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a p***a di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
Beneficiari
Edifici condominiali
Tetti di spesa
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
•euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
•a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Costi detraibili
La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Tipologia di intervento 3 (trainante)
Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a p***a di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.
Beneficiari
Edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento.
Tetti di spesa
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000.
Costi detraibili
La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.
Tipologia di intervento 4
Il superbonus 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, se svolti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti (interventi 1, 2 e 3) e nei relativi limiti di spesa previsti. Nel caso in cui gli interventi trainanti non possono essere eseguiti perché vitati dai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di efficienza energetica, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.
Ecobonus 110%: il rispetto dei requisiti per il nuovo superbonus
Per quanto concerne l'accesso al nuovo superbonus 110% previsto per gli interventi di efficienza energetica (trainanti e non), è previsto:
•il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
•il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
•la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.
Ecobonus 110% anche per demolizioni e ricostruzioni
Nel rispetto dei requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).
Superbonus 110% e Decreto Rilancio: il nuovo Sisma Bonus
Confermato il superbonus del 110% per tutti gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013 per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si tratta degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Per tali interventi, in caso di cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, i costi della polizza possono essere portati in detrazione al 90%.
Dal superbonus 110% previsto per la riduzione del rischio sismico sono esclusi gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'OPCM n. 3274/2003.
Nulla viene specificato in merito ad un eventuale aumento di classe di rischio sismico con la conseguenze che il 110% spetta anche per il passaggio di una sola classe (aspetto molto criticato dall’Associazione Ingegneria Sismica Italiana ISI).