Architetto Bruscoli Barbara

Architetto Bruscoli Barbara Consulenza e progettazione edilizia - direzione lavori - riqualificazione energetica - pratiche catastali

Concordo... andrebbero allora ristrutturati, ma un minimo di requisiti per l'abitabilità allo stato attuale dovrebbero c...
13/05/2023

Concordo... andrebbero allora ristrutturati, ma un minimo di requisiti per l'abitabilità allo stato attuale dovrebbero cmq averli...

Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti del nuovo regime di Agibilità entrato in vigore col TUE su vecchie costruzioni

21/10/2021

Superbonus 110% e CILA unica: procedura semplificata

Da agosto 2021 è stato approvato il modello unico CILA superbonus 110% (CILAS) che semplifica gli adempimenti grazie alle informazioni ridotte.
Infatti, nel modello unico, da utilizzare su tutto il territorio nazionale, devono essere indicati solo gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile.
Non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare.
In tal modo viene data piena operatività alle novità introdotte dal D.L. 77/2021, decreto Semplificazioni, anche se NON viene chiaramente specificata la procedura di invio.

Quindi la presentazione del modello di CILAS è obbligatoria
per tutti gli interventi di Manutenzione Straordinaria ammessi al Superbonus, il cui titolo abilitativo è stato presentato o rilasciato a partire dal 01/06/2021 (data di entrata in vigore del D.L. n.77/21).

Nel caso in cui siano previsti unitamente agli interventi ammessi al Superbonus ulteriori interventi non ammessi al Superbonus; come ad esempio: modifiche alle tramezzature interne, modifiche alle bucature non riconducibili a quelle dovute a “ragioni tecniche non eludibili”, ampliamenti, ecc., si dovrà presentare al SUE, contestualmente o successivamente alla CILAS, i corrispondenti titoli abilitativi ordinari (CILA, SCIA, PdC).

Nel caso di interventi in corso di realizzazione, in forza di precedenti titoli abilitativi inoltrati o rilasciati a partire dal 01/06/2021 (data di entrata in vigore del D.L.77/2021), andrà presentata la CILAS ad integrazione della pratica già inoltrata. La CILAS potrà avvalersi della documentazione progettuale già presentata o dei N.O. già acquisiti in occasione del precedente titolo abilitativo presentato o rilasciato, fatta eccezione della relazione descrittiva
che dovrà illustrare le sole opere ammesse al Superbonus 110%.

Per gli interventi finalizzati agli incentivi Superbonus 110%, rientranti tra gli interventi in edilizia libera (art.6 del DPR 380/01), il modello di CILAS dovrà comunque essere
presentato senza obbligo di allegare elaborati grafici progettuali.

Al di fuori dei casi di D+R ammessi al Superbonus 110%, si sconsiglia di inglobare in un unico titolo abilitativo (seppur di grado superiore) gli interventi ordinari con quelli
assoggettati al Superbonus 110%, in quanto la presentazione della CILAS sembrerebbe essere condizione necessaria all’accesso al Superbonus.

AGGIORNAMENTO SUPERBONUS 110%Dal Decreto Rilancio 34/2020 ad oggi, ed a seguito di Linee guida dell'Agenzia delle Entrat...
14/06/2021

AGGIORNAMENTO SUPERBONUS 110%

Dal Decreto Rilancio 34/2020 ad oggi, ed a seguito di Linee guida dell'Agenzia delle Entrate, i decreti (asseverazione, requisiti, DL Agosto, ecc.), gli interpelli e la legge di stabilità, stare dietro a tutte le indicazioni comincia ad essere complicato!

Ma guardiamo le ultime novità riguardanti l'art. 119 sull'Ecobonus al 110%, in cui sono stati fissati dei massimali di spesa in base alla "consistenza" dell'edificio, ma posticipate le scadenze. Infine, viene introdotto il limite massimo di unità immobiliari su cui la persona fisica potrà beneficiare della detrazione.

Ma la questione più rilevante del decreto resta la cessione del credito e lo sconto in fattura.
- La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento all'avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese. Si tratta, in particolare, del proprietario, del n**o proprietario o del titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), del detentore dell’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.
I titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.
Secondo la circolare 8 agosto 2020 n. 24/E possono accedere all'incentivo anche:
-familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che sostengono la spesa per i lavori effettuati sugli immobili a loro disposizione;
- gli imprenditori e autonomi sulle unità abitative rientranti nella sfera privata;
- il promissario acquirente, a condizione che sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato.

SCADENZE
A seguito delle variazioni dettate dal decreto Sostegni 59/2021, sono state modificate le scadenze:

- per gli interventi effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- per gli interventi effettuati dai condomini (di cui al comma 9, lettera a)), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
- per gli IACP e altri istituti, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
- Resta fissata al 30 giugno 2022 la scadenza per le villette unifamiliari e le unità funzionalmente indipendenti.

MASSIMALI
Infine, ricade nel beneficio anche l'installazione di impianti fotovoltaici.

Questi interventi possono essere detratti anche nel caso di demolizione e ricostruzione del fabbricato purché non si modifichi la volumetria dell’edificio, ai sensi del comma 1 lettera d) dell’articolo 3 del D.P.R. n. 380 del 2001. Ma l’aumento di volumetria è concesso ai fini della valenza del Sismabonus 110.

QUALI SPESE SONO DETRAIBILI?
Oltre alle spese sostenute per acquistare e installare l'impianto di riscaldamento, il cappotto, le colonnine elettriche ecc., potrai portare in detrazione le prestazioni professionali comprensive della redazione dell'attestato di prestazione energetica ante e post opera, delle asseverazioni, del visto di conformità, della progettazione e direzione lavori, delle perizie e dei sopralluoghi.

Inoltre, sono incluse le spese per la demolizione e la dismissione dell'esistente.

A queste spese potrà essere applicata l'iva al 4%, al 10% o al 22%, come nel caso dell'ecobonus al 65%. Scopri come varia l'IVA.

P***a di Calore vs Termostufe a Pellet RISCALDAMENTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALESecondo la Direttiva Europea 2009/28/CE, ...
08/10/2020

P***a di Calore vs Termostufe a Pellet
RISCALDAMENTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Secondo la Direttiva Europea 2009/28/CE, entro il 2020 anche l’Italia dovrà raggiungere importanti obiettivi di risparmio energetico, utilizzando energie rinnovabili per soddisfare il proprio fabbisogno di energia termica. P***a di calore e termostufe a pellet sono due delle soluzioni più adottate, per il riscaldamento ecosostenibile. Quale delle due è la migliore? Mettiamole a confronto.

POMPE DI CALORE

La p***a di calore è una alternativa alle caldaie tradizionali proposta di frequente.

- Sostenibilità: questo sistema di riscaldamento è capace di prelevare il calore naturalmente presente in natura (nell’aria, nell’acqua o nel sottosuolo) per trasferirlo nell’abitazione da riscaldare attraverso gli split (o ventilconvettori) o un sistema di canalizzazione dell'aria. Non utilizza alcun tipo di combustione, e questo la rende una soluzione a basso impatto ambientale, ma è quello che fa per te?

- Comfort: la p***a di calore funziona ad elettricità ed è un sistema di riscaldamento efficiente: la quantità di energia elettrica necessaria per attivarsi è estremamente minore rispetto al calore che riesce a produrre. Il rapporto è di uno a tre, con un 75% di energia dall’ambiente e un 25% di elettricità.

!!!! Ma ha delle limitazioni.

La capacità calorifica di una p***a di calore è strettamente collegata alle condizioni climatiche. Sotto i 7°C risulta inefficiente. Ciò significa che nei mesi più freddi non è in grado di riscaldare in maniera adeguata se non consumando molta energia elettrica e, di conseguenza, non riesce a sopperire al fabbisogno termico della tua famiglia.

Distribuzione del calore:
il calore viene canalizzato in un impianto di ventilazione e diffuso da griglie o bocchette a soffitto, oppure è necessaria la presenza di uno split in ogni stanza.

Acqua:
la p***a di calore può riscaldare anche l'acqua, fino a massimo 60°C, anche se è consigliato non superare il 55°C. Questo vuol dire che funziona bene (e fa risparmiare) se hai un sistema di riscaldamento a pavimento, che lavora con acqua a basse temperature. Nel caso di un impianto a termosifoni che lavorano a temperatura di mandata più alta, invece, la p***a di calore risulta efficiente solo durante le mezze stagioni, mentre in inverno sei costretto ad affidarti alla caldaia tradizionale a metano o gasolio.

E questo vuol dire continuare a pagare bollette salate quando fa più freddo.

Quindi, piccolo riepilogo:
• La p***a di calore è una tecnologia sostenibile
• Può riscaldare anche l'acqua
• Poco efficiente nei mesi freddi
• Gli split non sono bellissimi da vedere

STUFE E TERMOSTUFE A PELLET

Stufe e termostufe a pellet sfruttano un combustibile naturale e rinnovabile per generare calore da cedere sia all'aria che all'acqua.
- Sostenibilità:
nelle stufe a pellet la produzione di calore avviene con una combustione, e questo comporta una minima quantità di emissioni in atmosfera. Tuttavia il pellet è un derivato del legno, quindi è una fonte energetica rinnovabile, a impatto zero in termini di emissioni di CO2. La quantità di anidride carbonica prodotta dalla sua combustione è la stessa che la pianta ha assorbito durante il ciclo di vita.

L'emissione di polveri è ridotta al minimo dalla tecnologia delle stufe migliori che hanno un rendimento del 90% a differenza dei caminetti aperti e di vecchie stufe inefficienti.

- Comfort:
il beneficio maggiore in termini di comfort che si ha nelle mezze stagioni e nei mesi freddi, è il calore immediato. A differenza della p***a di calore o dei termosifoni, la stufa una volta accesa inizia subito a riscaldare la casa.

Distribuzione del calore:
la stufa cede calore all'ambiente direttamente oppure attraverso la canalizzazione dell'aria calda in un impianto di aerazione.

Acqua:
per riscaldare anche l'acqua ci sono le termostufe o idrostufe.
In questo caso l’energia termica prodotta dalla stufa è utilizzata per riscaldare l’acqua che poi viene veicolata all'impianto esistente a termosifoni, radiatori o a pavimento. Oltre allo scambio termico con l’acqua, le termostufe riscaldano anche l'ambiente, assicurando il giusto grado di comfort e calore alla stanza in cui sono installate.
Se dimensioni correttamente l’impianto e ti fai aiutare da un professionista nella scelta dell’idrostufa più adatta a te, puoi anche rinunciare alla caldaia a gas o gasolio con una decisa riduzione delle spese per i consumi energetici.
Inoltre, le idrostufe con puffer possono produrre anche acqua calda sanitaria. Ciò significa che con un solo generatore riscaldi tutta la casa e anche l’acqua per farti la doccia, risparmiando ulteriormente sulla bolletta.
Anche nei mesi invernali, con temperature particolarmente rigide, le termostufe riescono a garantire un calore immediato e rendimenti elevati.

Riepilogando:
• La stufa a pellet è una tecnologia sostenibile
• Riscalda anche l'acqua calda sanitaria
• Efficiente nelle mezze stagioni e soprattutto nei mesi freddi
• Confortevole perché genera calore immediato
• Bella da vedere perché costituisce un oggetto di arredo

STUFE A PELLET IDRO  –  4 cose che non si sannoOggigiorno una stufa può non solo riscaldare la tua abitazione diffondend...
08/10/2020

STUFE A PELLET IDRO – 4 cose che non si sanno

Oggigiorno una stufa può non solo riscaldare la tua abitazione diffondendo aria calda, ma anche alimentare il tuo impianto di acqua calda sanitaria.
Infatti le stufe a pellet idro sono progettate per scambiare più calore possibile con l’acqua dell’impianto, anziché con l’ambiente, ed è possibile sia riscaldare l’acqua dell’impianto che produrre acqua calda sanitaria per tutti gli usi di casa.
Le "termostufe" o "idrostufe" sono, quindi, quei generatori di calore a pellet che si collegano all'impianto idraulico esistente e, anziché produrre aria calda, scaldano l'acqua che circola nei termosifoni o nell'impianto a pavimento.
Di seguito trovate cinque curiosità di cui forse non avete mai sentito parlare riguardo a questo interessante prodotto per il riscaldamento.

1. Le stufe idro sono più “fredde” all’esterno rispetto alle altre.
Questo accade perché sono progettate per scambiare più calore possibile con l’acqua dell’impianto, anziché con l’ambiente.
La potenza delle stufe idro è indicata da due valori. Il primo indica la potenza totale del prodotto e il secondo indica la potenza ceduta all’acqua. Di solito la differenza tra i due è di 2-3 kW ed indica il calore che la stufa regala naturalmente all’ambiente in cui è installata. Da notare che non è un valore altissimo e quanto più basso è questo valore, tanto maggiore è la performance e la capacità di scambio termico all'acqua.

2. Se il salotto dove installerai l’idrostufa è piccolo, meglio non mettere il termosifone.
Nel caso di un ambiente di installazione piccolo, e magari anche ben isolato, i 2-3 kW di calore che la stufa idro regala naturalmente sono già sufficienti. Il termosifone potrebbe essere di troppo e semplicemente potreste valutare la possibilità di chiuderlo.

3. Le stufe idro più potenti possono produrre acqua calda sanitaria, ma in questo caso è sempre meglio abbinarle ad un puffer.
Le stufe ad acqua di più di 20-22 kW, si possono abbinare ad un apposito kit per produrre acqua calda sanitaria istantanea (kit ACS). In questo caso l’acqua esce subito calda dal rubinetto solo se la stufa è accesa e sta funzionando a regime. Se invece è spenta, o sta funzionando al minimo, potrebbero volerci diversi minuti per sentirla uscire calda. Inoltre, siccome la portata d’acqua non è altissima, in questo caso è sempre consigliata l’abbinata con un puffer* o con un bollitore.

*(Un puffer è un serbatoio dove si accumula un fluido perché resti caldo. Il termine è usato in ambito della Termotecnica.
La sua funzione è simile a quella di un boiler, però con una sostanziale differenza: nel puffer l'acqua (o il fluido termovettore) è circolata in un circuito chiuso, mentre nel boiler l'acqua scaldata è usata per fini sanitari (rubinetti, docce). Per tale ragione i puffer possono anche essere chiamati "termoaccumulatori per acqua di riscaldamento", accumulatori inerziali o volani termici.)

4. Quando l’idrostufa lavora in integrazione ad un impianto esistente, è necessario uno scambiatore a piastre o un puffer per la separazione degli impianti.

L’idrostufa può lavorare come unico generatore di calore per l’abitazione oppure anche in integrazione dell’impianto già esistente a gas, a metano o a gpl. In questo caso è necessario utilizzare degli strumenti che separino gli impianti e che permettano lo scambio di calore tra impianti diversi, come uno scambiatore a piastre o un puffer con serpentino che alimenti i generatori di calore diversi dalla stufa.

08/10/2020

SUPERBONUS 110.....a breve INIZIO lavori!!...

17/07/2020

SUPERBONUS 110% - DL34/20 CONVERTITO IN LEGGE..continua...

Le spese detraibili

Come previsto dal Decreto del MiSE (ancora in bozza e di prossima definizione, approvazione e pubblicazione), tra le spese detraibili sono previste quelle sostenute per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità.

Superbonus 110% e Decreto Rilancio: il nuovo Ecobonus

Modifiche sostanziali sono state apportate all'art. 119 del Decreto Rilancio, soprattutto alla parte relativa agli incentivi per l'efficienza energetica. Cambiano, infatti, i tetti di spesa per gli interventi previsti per il miglioramento energetico. In particolare, si applica la detrazione fiscale del 110% alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall'1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

Tipologia di intervento 1 (trainante)

Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.

Beneficiari

Edifici o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno.

Tetti di spesa

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
•a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
•a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
•a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Requisiti specifici

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017

Tipologia di intervento 2 (trainante)

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a p***a di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Beneficiari

Edifici condominiali

Tetti di spesa

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
•euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
•a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Costi detraibili

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Tipologia di intervento 3 (trainante)

Interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a p***a di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Beneficiari

Edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento.

Tetti di spesa

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000.

Costi detraibili

La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

Tipologia di intervento 4

Il superbonus 110% spetta anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013, se svolti congiuntamente ad uno degli interventi trainanti (interventi 1, 2 e 3) e nei relativi limiti di spesa previsti. Nel caso in cui gli interventi trainanti non possono essere eseguiti perché vitati dai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o dai regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica a tutti gli interventi di efficienza energetica, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.

Ecobonus 110%: il rispetto dei requisiti per il nuovo superbonus

Per quanto concerne l'accesso al nuovo superbonus 110% previsto per gli interventi di efficienza energetica (trainanti e non), è previsto:
•il rispetto dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
•il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
•la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico.

Ecobonus 110% anche per demolizioni e ricostruzioni

Nel rispetto dei requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Superbonus 110% e Decreto Rilancio: il nuovo Sisma Bonus

Confermato il superbonus del 110% per tutti gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del D.L. n. 63/2013 per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si tratta degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Per tali interventi, in caso di cessione del credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, i costi della polizza possono essere portati in detrazione al 90%.

Dal superbonus 110% previsto per la riduzione del rischio sismico sono esclusi gli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all'OPCM n. 3274/2003.

Nulla viene specificato in merito ad un eventuale aumento di classe di rischio sismico con la conseguenze che il 110% spetta anche per il passaggio di una sola classe (aspetto molto criticato dall’Associazione Ingegneria Sismica Italiana ISI).

17/07/2020

SUPERBONUS 100% - DL CONVERTITO IN LEGGE..continua...

Sconto in fattura e cessione del credito: visto di conformità

È la parte più interessante relativa ai nuovi superbonus 110% e per la quale sono attesi i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico che entreranno nel dettaglio della documentazione richiesta (visto di conformità e asseverazione tecnica degli interventi).

Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito, infatti, sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Inoltre, la scelta delle due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente, secondo quanto disposto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.

Accesso alla detrazione, sconto in fattura e cessione del credito: l’asseverazione degli interventi

Per accedere ai superbonus 110% e per scegliere le due opzioni per lo sconto in fattura e cessione del credito, è necessario che gli interventi siano asseverati da un tecnico abilitato. In particolare:
•per gli interventi che accedono all’ecobonus 110%, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell'asseverazione dovrà essere trasmessa telematicamente all’Enea. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, saranno stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;
•per gli interventi che accedono all’sisma bonus 110%, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
..continua...

17/07/2020

SUPERBONUS 110%- DL 34/20, CONVERTITO IN LEGGE
Aspettando le linee guida...

I soggetti beneficiari delle detrazioni

Come previsto all’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio, le nuove detrazioni fiscali si applicano agli interventi effettuati:
•dai condomìni;
•dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari – limitatamente all’ecobonus 110%, questi soggetti possono beneficiare della detrazione per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
•dagli istituti autonomi case popolari (IACP) per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
•dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
•dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
•dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Le unità immobiliari escluse

Sono escluse dalla fruizione dei nuovi superbonus 110% le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
•A/1: abitazioni di tipo signorile;
•A/8: abitazioni in ville;
•A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.
..continua...

Indirizzo

Ponte Degli Alberi
Cartoceto
61030

Sito Web

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