25/10/2017
SAPEVATE CHE E' POSSIBILE EFFETTUARE LA CESSIONE DEL CREDITO RELATIVO ALLA DETRAZIONE PER INTERVENTI CONDOMINIALI ANTISISMICI?
Dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione del 75 o dell’85 per cento, tutti i beneficiari (soggetti Irpef e Ires) possono scegliere di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti).
Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e amministrazioni pubbliche.
La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta, nonché i cessionari del credito che possono,
a loro volta, effettuare ulteriori cessioni.
Le modalità di cessione dei crediti sono state definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 giugno 2017.
IL CREDITO CEDIBILE
Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio,
anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.
Chi riceve il credito può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile.
Il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d’imposta.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf