23/02/2018
In Toscana esiste una normativa ad hoc per il recupero abitativo dei sottotetti.
• La legge si applica agli edifici esistenti alla sua entrata in vigore (o in corso di realizzazione sulla base di concessioni già rilasciate), a destinazione esclusivamente residenziale.
• Il recupero è consentito per i volumi che hanno l’altezza media interna netta (intesa come distanza tra il solaio di calpestio e il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell’intradosso sovrastante il solaio e il solaio stesso) non inferiore a 2,30 m per i locali abitativi in pianura, nei territori montani 2,10 m.
• Per gli spazi accessori o di servizio l’altezza scende a 2,10 m (in pianura), e nei territori montani a 2,00 m.
• L’altezza minima non deve essere inferiore a 1,50 m nei locali abitativi e 1,30 m nei locali accessori in pianura, nei territori montani tali limiti scendono rispettivamente a 1,30 m e 1,10 m.
• Il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a 1/16.
• Non sono ammesse modifiche delle altezze di colmo e di gronda delle superfici interessate dall’intervento, nonché delle linee di pendenza delle falde.
• Gli interventi di recupero dei sottotetti, sono consentiti esclusivamente in ampliamento delle unità abitative esistenti e non possono determinare un aumento del numero di esse – è vietato il frazionamento e la creazione di unità immobiliari distinte.
• I progetti di recupero ai fini abitativi devono prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento dei consumi energetici.
• Propedeutica all’inizio dei lavori è la presentazione di S.C.I.A. edilizia e nella maggior parte dei casi di un deposito del progetto strutturale al Genio Civile.
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