17/04/2020
È stata pubblicata sul BURC n. 73 del 05/12/2019 la L.R. Campania 26/2019 che ha spostato al 31/12/2020 il termine per la definizione delle pratiche di condono edilizio.
Sino ad oggi, in Italia i condoni edilizi sono stati tre.
- Il primo condono edilizio si è avuto nel 1985 ed è stato disciplinato dalla legge numero 47/1985. Si tratta della disciplina normativa più completa in materia, nata come risposta al dilagante abusivismo edilizio dell'epoca e con il fine di realizzare anche un sistema preventivo e repressivo. Di conseguenza, oltre che come condono e sanatoria, tale legge si presenta come un tentativo di formulare l'intera materia degli illeciti urbanistici.
- Il secondo condono edilizio è stato disposto con la legge numero 724/1994, cosiddetta Radice, che ha avuto un iter molto travagliato. I criteri dallo stesso previsti per la sanabilità erano tre: il tempo, lo stato dei lavori e i limiti dimensionali dell'opera abusiva. Proprio questo terzo criterio rappresenta l'elemento caratterizzante del secondo condono rispetto al primo e che lo rendono più rigoroso.
- Il terzo condono edilizio, infine, è quello di cui alla legge numero 326/2003. Tale intervento si è reso necessario per la permanenza, nonostante i precedenti condoni, di un abusivismo edilizio in quegli anni ancora molto consistente. Il nuovo testo, tuttavia, è andato incontro al dissenso di alcune regioni, che ne hanno reso complessa l'esecuzione, anche in ragione del mutato contesto costituzionale in cui è sorto, ovverosia quello derivato dalla riforma del titolo V del 2001. La sua storia è stata quindi, dal punto di vista normativo, complessa e travagliata.