18/08/2021
Con la modifica all’articolo 119, comma 13 ter del Dl Rilancio, sono state stabilite le deroghe alla normativa vigente, solo per il 110 per cento:
- tutti i lavori riguardanti l’incentivo, con la sola eccezione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione dell’immobile, devono essere considerati manutenzione straordinaria e sono realizzabili tramite Cilas
- Non è più necessaria l’attestazione dello stato legittimo, ma soltanto una verifica documentata che il fabbricato sia stato realizzato con un titolo edilizio, ovvero che sia stato regolarizzato attraverso un condono, o anche che la costruzione risalga a data antecedente il 1° settembre 1967.
Per risolvere il problema della decadenza del beneficio fiscale, si definiscono i casi in cui il beneficio fiscale potrebbe essere richiesto indietro dagli enti preposti ai controlli:
- la mancata presentazione della Cilas,
- interventi realizzati in difformità dalla Cilas presentata,
- l’assenza della dichiarazione dei dati attestanti che il fabbricato non sia totalmente abusivo,
- attestazioni con dichiarazioni false.
Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto dell’intervento.
NB La Cilas inerente le pratiche di superbonus non costituisce legittimazione delle difformità riscontrabili da una verifica attenta dell’immobile rispetto al progetto assentito, che potranno essere eventualmente oggetto di accertamento di conformità, ove possibile, o di ripristino dello stato assentito. I Comuni possono oggi o domani, come allora, verificare lo stato legittimo dell’immobile con nessun riferimento alla pratica del superbonus o agli incentivi ad essa attribuiti, con la sola eccezione di riscontro di un abuso totale.