30/03/2024
Silenzio-assenso esteso in caso di vincoli idrogeologici, culturali, ambientali e paesaggistici
La bozza di disegno di legge sulle semplificazioni e la digitalizzazione dei procedimenti approvata il 26 marzo 2024 dal Consiglio dei ministri prevede all’art. 13 una nuova misura per accelerare i processi autorizzativi di interventi in zone vincolate nei casi in cui la domanda per il permesso di costruire sia corredata da specifica autorizzazione, nulla osta o atto di assenso rilasciato dall’autorità preposta.
ART. 13 (Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati)
1.All’art. 20, comma 8, primo periodo, del decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole “, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.”, sono aggiunte le seguenti: “Nei casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, qualora sia stata preventivamente acquisita specifica autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato relativamente al medesimo intervento da parte dell’autorità preposta alla cura di tali interessi, il silenzio-assenso, al ricorrere delle condizioni previste dal presente comma, si intende comunque formato.
La norma estende l’applicazione del silenzio-assenso anche in zone vincolate nell’ambito della richiesta di permesso di costruire, purché siano state ottenute le autorizzazioni necessarie dalle autorità competenti.
Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo del permesso di costruire, nel caso in cui il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla richiesta di permesso si intende formato il silenzio-assenso, anche se l’area o l’immobile sono soggetti a vincolo idrogeologico, ambientale, paesaggistico o culturale, purché, però, siano stati acquisiti preventivamente la specifica autorizzazione, nulla osta o atto di assenso rilasciato dall’autorità preposta al vincolo.
La novità, riguarda i casi in cui non si sceglie di non fare ricorso alla conferenza di servizi, quando, cioè, l’interessato decide di presentare la domanda per il rilascio del titolo al Comune dopo aver ottenuto il placet dell’autorità preposta al vincolo.