20/03/2021
I tempi per usufruire del Superbonus si stanno accorciando, anche se la super agevolazione è stata prorogata fino al 30 giugno 2022, e a fine 2022 per gli edifici plurifamiliari, a specifiche condizioni e si ipotizza un’ulteriore proroga al 2023.
Ma quali sono i costi indetraibili del Superbonus 110%?
- Lo studio di fattibilità
Lo studio di fattibilità rappresenta la porta d’ingresso all’iter Superbonus 110%. Attraverso lo stesso il tecnico incaricato, che supporta il committente, andrà ad effettuare le giuste valutazioni per capire se l’immobile interessato rientra nei casi previsti dall’art. 119 del d.l. Rilancio Superbonus 110%. Il progettista procede con un’analisi macroscopica dello stato attuale per poi andare nel dettaglio con l’analisi delle parti private. Nel momento in cui le verifiche dovessero essere soddisfatte, si potrà procedere con il progetto preliminare, altrimenti il percorso di progettazione superbonus 110% si potrà ritenere concluso. In questo caso va precisato che le spese sostenute dal committente, per remunerare il professionista impiegato nello studio di fattibilità, saranno a suo completo carico essendo queste indetraibili e per l’appunto non rientranti nell’agevolazione non applicabile.
- La sola sostituzione della caldaia
Requisito fondamentale per poter usufruire del Superbonus è il doppio salto di classe energetica. Tuttavia non è sufficiente agire sull’edificio andando solo a sostituire la caldaia, pur essendo questo tipo di intervento ammissibile e trainante il 110%.
- Linee vita e VMC
Per il rifacimento del tetto, quindi per consentire l’accesso e le lavorazioni in quota in sicurezza, ove non presenti sarà necessaria l’istallazione della linea vita anticaduta, agevolabile con detrazione solo al 50%. La VCM ventilazione meccanica controllata rientra tra le spese agevolabili? La risposta è no. Questa non non può essere considerata un intervento trainato e in quanto tale non può accedere alla detrazione fiscale del 110%, così come precisato da ENEA durante un webinar di fine anno 2020. Tuttavia la questione VMC resta aperta con la risposta n.90 dell’8 febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Pratiche per sanare abusi edilizi
Tasto dolente è quello degli abusi edilizi che non vanno d’accordo con il Superbonus 110%. Perché tra i costi che il committente-contribuente deve sostenere, e che desidera “scalare” con la maxi agevolazione, non sono inclusi tutti quelli legati alle pratiche avviate per sanare eventuali abusi edilizi. Va precisato che in presenza di abusi edilizi non è possibile beneficiare di alcun bonus fiscale, come previsto all’art. 49, comma 1 del DPR n. 380/2001 c.d. Testo Unico Edilizia . Infatti per avere tutte le carte in regola, è necessario che sussista la conformità urbanistica (ovvero la corrispondenza tra lo stato di fatto ed il titolo abilitativo con cui l’ente ha autorizzato la realizzazione dell’immobile) e catastale (ovvero la corrispondenza tra lo stato di fatto ed i dati catastali). Per non rimanere esclusi dalla maxi agevolazione è necessario verificare la legittimità dell’immobile prima di avviare interventi contemplati dal superbonus. L’occasione del Superbonus può essere uno slancio per regolarizzare un abuso.
- Il compenso dell’amministratore di condominio
A differenza di quanto previsto per gli altri tecnici e professionisti incaricati come architetti, ingegneri e commercialisti, il compenso dovuto all’amministratore condominiale, per la gestione di tutte le pratiche e la rendicontazione delle spese connesse al 110% non rientra nella detrazione. Perchè? Pur essendo l’attività strettamente correlata alla super agevolazione, questa rientra nella sfera delle mansioni che ordinariamente svolge l’amministratore in qualità di supporto ai condomini. Ciò viene precisato con la circolare 30/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, al punto 4.4.1.