23/07/2025
Repubblica.it 23.07.2025
Il palazzo è alto più di 25 metri, è stato costruito senza il piano attuativo e anche a poca distanza da un altro immobile residenziale. Nonostante tutti i requisiti che sono alla base delle contestazioni della procura di Milano su nuovi condomini e grattacieli, e che ha dato il via alle inchieste e alle richieste di arresto per amministratori e imprenditori che si presenteranno oggi davanti al gip, il Tar di Milano ha respinto il ricorso dei residenti che si ritenevano danneggiati. Dando ragione al Comune.
Palazzo Marino, è in sintesi la decisione dei giudici amministrativi, ha agito correttamente perché l’area su cui si è innestata la nuova opera sorge in un’area già densificata. La norma valorizzata, come riferisce oggi il Corriere, è sempre il Piano regolatore generale del 1980 che si rifà alla necessità del piano attuativo – l’insieme di servizi come strade, linee di trasporto pubblico, parcheggi, etc. - per gli immobili che superano i 25 metri, prendendo a fondamento l’articolo della legge del 1942: “Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa”.
Ma poi i giudici amministrativi fanno riferimento al “consolidato indirizzo giurisprudenziale” secondo cui “l’esigenza della pianificazione attuativa, quale presupposto per rilascio del Permesso di costruire relativo a fabbricati, si rende necessaria quando si tratta di asservire per la prima volta un’area non ancora urbanizzata, o per raccordarne l’edificazione al tessuto insediativo esistente, valutando la realizzazione o potenziamento di opere, urbanizzazioni e servizi necessari collettivi. Il consolidato indirizzo giurisprudenziale esclude la necessità della pianificazione".
Un’interpretazione in linea con quanto applicato dal Comune di Milano, secondo cui l’area ad alta densità di immobili e servizi non rende necessario il piano urbanistico. E l’area di via Razza, in un’area della città tra la stazione Centrale, via Vittor Pisani e piazza della Repubblica, è già fortemente urbanizzata. Il progetto urbanistico sotto esame – un immobile con cinque trilocali su cinque piani, e un'altra porzione di stabile su tre piani, dal sesto all’ottavo – per i giudici “si colloca in una zona interamente compromessa sotto il profilo urbanistico, integralmente interessata da costruzioni e dotata di tutte le opere di urbanizzazione”. Non ci sono quindi profili di “irragionevolezza o errori” nelle deliberazioni del Comune, che comunque avrebbe “un amplissimo margine di discrezionalità nella valutazione della congruità del grado di urbanizzazione”.
Per questo, conclude il Tar, non risulta “una compromissione dei valori urbanistici o la necessità di correggere un disordine edificativo” o anche “la necessità di rivedere la situazione dei servizi a standard”.