04/03/2019
LIBRETTO DI IMPIANTO
(libretto di caldaia, di climatizzatore, di depuratore, ecc..)
Nasce il CRITER: dal 01 Giugno 2017 il nuovo catasto degli
impianti termici dell’Emilia-Romagna
A partire dal 01 Giugno 2017, per gli interventi di installazione e manutenzione agli
impianti di climatizzazione (sia invernale che estiva), sarà obbligatorio compilare il
libretto d’impianto e inserire la scheda di rilevazione sulla piattaforma online
del CRITER, il Catasto Energetico degli Impianti Termici in Emilia Romagna.
A prevedere l’inserimento dei dati nel catasto energetico è il regolamento attuativo del 3
aprile 2017.
A seguito dell’ adozione del regolamento è stata anche emanata la Delibera di Giunta 15
maggio 2017, n. 614, riportante i nuovi modelli di Libretto di impianto e dei Rapporti di
controllo di efficienza energetica.
Nel regolamento si legge che è obbligatorio trasmettere, esclusivamente per via
informatica tramite l’accesso al CRITER, un rapporto per ciascun impianto termico
interessato dall’attività di installazione o manutenzione.
Per gli impianti esistenti, la predisposizione del relativo libretto viene effettuata
dall’impresa manutentrice in occasione del primo intervento utile di controllo
dell’impianto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.
Ma per quali impianti è necessario procedere alla compilazione dei libretti e all’inserimento dei dati
online? Nella lista degli impianti termici da rilevare sono inclusi gli impianti di climatizzazione
invernale e estiva (con o senza produzione di acqua calda sanitaria), gli impianti individuali di
riscaldamento e i sistemi di produzione e distribuzione del calore. Non vengono considerati invece
i caminetti e le stufe, tranne nei casi in cui la somma della potenza di essi, all’interno di una singola
unità immobiliare, sia superiore a 5 kW.
Contributo regionale: il bollino “Calore Pulito”
Per garantire la copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, delle
attività di accertamento e di ispezione, è prevista la corresponsione di un contributo da
parte dei responsabili degli impianti, mediante acquisizione del “Bollino Calore Pulito”,
applicato con modalità uniformi su tutto il territorio regionale e diversificato in base alla
potenza degli impianti. Il “Bollino Calore Pulito” è virtuale, ed è costituito da un codice
biunivoco generato dal sistema informatico CRITER, che viene associato per il tramite
delle ditte di installazione o manutenzione al rapporto di controllo di efficienza energetica,
registrato nel Catasto regionale degli impianti termici CRITER
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Sanzioni
Ricordiamo le principali sanzioni previste dal Regolamento, nel caso di mancato rispetto
delle relative disposizioni. L'applicazione delle sanzioni amministrative è operata
dall'Organismo di Accreditamento ed Ispezione.
1. l’assenza del libretto di impianto dopo i termini previsti comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a
carico del responsabile dell’impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la
responsabilità, o a carico dell’installatore/manutentore che, essendone richiesto, non abbia
provveduto alla registrazione del libretto di impianto nel catasto regionale CRITER;
2. il mancato rispetto degli obblighi di controllo di efficienza energetica, ovvero la
mancanza del rapporto di controllo di efficienza energetica relativo all’ultima scadenza,
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non
superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell’impianto o dell'eventuale terzo
che se ne è assunta la responsabilità;
3. il mancato rispetto dei tempi di intervento per la sostituzione o la revisione del
generatore nei casi in cui sia rilevato un rendimento inferiore ai limiti di norma e non
recuperabile con interventi sul generatore esistente, comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a
carico del responsabile dell’impianto o dell'eventuale terzo che se ne è assunta la
responsabilità.
4. la mancata o non corretta compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica,
così come il suo mancato invio alla Regione comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa non inferiore a 1.000,00 euro e non superiore a 6.000,00 euro a carico
dell’installatore o del manutentore.
Alla luce di quanto sopra esposto e rammentando che il Responsabile dell’impianto
ha l’obbligo di compilare le parti del libretto di sua competenza, o di rendere
disponibili al manutentore o all’installatore tutti i relativi dati, chiediamo la vostra
collaborazione facendoci pervenire il modulo che vi consegneremo debitamente
compilato e firmato in tutte le sue parti.
Tanto si comunica per opportuna conoscenza e per gli adempimenti conseguenti.
Cordiali Saluti