27/12/2021
Antiriciclaggio: dal 1° gennaio 2022 si riduce la soglia
del contante a 1.000 euro
Autore: Nicola Forte
Il Governo punta sulle limitazioni all’uso del contante per contrastare evasione e riciclaggio. Dal 1° gennaio
2022, la soglia prevista per effettuare trasferimenti di denaro contante scenderà ulteriormente da 2.000 a 1.000
euro.
La modifica del limite era attesa, in quanto già indicata nell’art. 49 del D.L. n. 231/2007, ma si poteva suppore la
conservazione del precedente limite in quanto l’importo di 2.000 euro, in vigore fino alla fine dell’anno, è già
considerevolmente più basso rispetto agli altri Paesi europei.
Dall’inizio del nuovo anno si dovrà quindi prestare più attenzione in quanto tale limite riguarderà qualsiasi
trasferimento di denaro contante, quindi indipendentemente dalla relativa causale. La norma non interessa,
quindi, solo l’acquisto di beni e servizi, ma ad esempio anche le liberalità. Se un genitore consegnerà a figlio,
dal 1° gennaio prossimo, una somma di denaro pari o superiore a 1.000 euro, risulterà violato il citato articolo
49. La violazione sarà commessa dai due soggetti, sia da colui che trasferisce la somma di denaro eccedente,
ma anche dal figlio che la riceve.
La novità riguarderà anche i professionisti, e quindi anche i dottori commercialisti. Infatti, se nell’esercizio delle
loro funzioni dovessero riscontrare l’effettuazione di operazioni con trasferimento di denaro contante oltre la
predetta soglia, saranno obbligati ad effettuare apposita comunicazione al MEF.
I soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio, quindi gli esercenti l’attività di dottore
commercialista, monitorano le violazioni relative all’utilizzo del denaro contante e provvedono a comunicare le
eventuali infrazioni riscontrate, entro 30 giorni da quando ne abbiano notizia, alle Ragionerie Territoriali dello
Stato (RTdS) competenti.
Il criterio per determinare la competenza territoriale è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Solo qualora, sulla base dei documenti in possesso, non sia possibile determinare il luogo ove la violazione sia
stata commessa, si potrà fare riferimento alla località in cui essa è stata accertata.
Qualora il professionista non effettui la comunicazione relativa alla violazione dei limiti all’utilizzo del denaro
contante, è prevista un’autonoma sanzione amministrativa. La responsabilità del professionista, che quindiomette di comunicare la violazione, è distinta rispetto al soggetto che ha materialmente commesso la violazione
superando la predetta soglia. La sanzione riguarda specificamente la mancata comunicazione dell’infrazione di
cui il professionista ha avuto conoscenza nell’esercizio dell’attività professionale.
La predetta soglia non è applicabile, invece, ai versamenti e ai prelevamenti bancari. Infatti, attraverso tali
operazioni l’intestatario del rapporto di conto corrente preleva denaro che è suo, non effettua alcun
trasferimento, in favore di altro soggetto, di denaro contante. Le predette operazioni non integrano alcuna
violazione anche se, l’eccessivo utilizzo di denaro contante potrebbe indurre la banca a sospettare che dietro le
operazioni di versamento o prelevamento sussistono movimentazioni a rischio di riciclaggio.
Si supponga, ad esempio, che tale soggetto si presenti allo sportello dell’istituto di credito per effettuare un
versamento in contanti pari a 20.000 euro. La banca chiederà sicuramente spiegazioni sulla provenienza del
denaro e in difetto effettuerà all’UIF la segnalazione di operazione sospetta. Il versamento di tale somma è
lecito, ma potrebbe non essere lecita la provenienza della somma di denaro. Per tale ragione, la banca
sospettando che dietro il versamento di denaro contante sussista una o più operazioni di riciclaggio, potrà
effettuare discrezionalmente la segnalazione di operazione sospetta.