STC srl

STC srl Sulla pagina facebook è possibile inserire quesiti tecnici o semplici consigli e tutto cio che conc

27/10/2016

Vernici eco-sostenibili: vernici multifunzionali, nano tecnologiche e a base di perlite
Vernici eco-sostenibili: vernici multifunzionali, nano tecnologiche e a base di perlite. Cosa sono, caratteristiche tecniche, vantaggi e applicazioni
Nel corso degli ultimi anni sono state avviate diverse attività di ricerca mirate allo sviluppo di nuovi materiali eco-sostenibili per l’involucro edilizio, basati sull’utilizzo di materiali innovativi e da riciclo (scarti della selezione dei rifiuti solidi urbani, plastiche miste, fumo di silice, ecc. ).

L’utilizzo di materiali innovativi per l’edilizia rappresenta una valida alternativa ai materiali da costruzione tradizionali, orientati a favorire:

il contenimento dei consumi energetici negli edifici
un maggior grado di ecosostenibilità dell’edificio
migliori prestazioni in termini di comfort interno
Sono stati individuati vari tipi di prodotti (calcestruzzi, malte), ognuno dei quali può avere diverse applicazioni nell’ambito delle costruzioni edili.

In questo articolo parleremo delle vernici multifunzionali, nano tecnologiche e a base di perlite.

Per ognuno di questi prodotti è stata fornita, in tabella, una descrizione generale, le specifiche sui componenti, le principali caratteristiche tecniche, un elenco di tutte le possibili applicazioni e informazioni sullo stato di maturità tecnologica.

Vernici multifunzionali a risposta spettrale ottimizzata
Le vernici multifunzionali sono in grado di combinare l’alta capacità di riflessione ed emissione con l’attività fotocatalitica e autopulente, che consente di abbattere sensibilmente la temperatura dei locali interni durante i mesi estivi.

Descrizione prodotto Vernici multifunzionali a risposta spettrale ottimizzata capaci di
combinare un’alta capacità di riflessione della radiazione solare con un’attività fotocatalitica e autopulente
Progetto/Azienda di riferimento Macese, Progetto Regione Puglia, Programma Operativo Regionale FESR
2007-2013
Componenti Leganti (acrilici, silossanici)
Additivi (antimuffa, antischiuma, disperdente, bagnante,
addensante, coalescente, stabilizzatore di pH, fotocatalizzatore)
Pigmenti (ossido di titanio)

Applicazioni Settore edile
Livello TRL TRL 5-7: Prototipale
Aspetti innovativi (sostenibilità ambientale) Le vernici in oggetto presentano uno spettro di riflessione ottimizzato nel
vicino infrarosso (NIR). Tale caratteristica, seppur ancora poco studiata,
contribuisce in maniera significativa al bilancio energetico degli edifici.
L’approccio adottato ha puntato a minimizzare il calore assorbito
(massimizzando la riflessione nei campi UV-Vis-NIR) e a massimizzarne lo
smaltimento (massimizzando l’emissività spettrale nell’IR), tenendo conto
dei vincoli fisici dovuti al fatto che il secondo obiettivo è antitetico al
primo

Vernici nanotecnologiche
Le vernici nanotecnologiche si caratterizzano per l’utilizzo della microtecnologia e nanotecnologia. Contengono, infatti, microsfere di ceramica che isolano e riflettono i raggi luminosi e nanoparticelle di biossido di silicio che le rendono idrorepellenti.

Ecco quali sono i vantaggi che presentano le superfici rivestite di pitture nanotecnologiche:

sono autopulenti (se cade un liquido di qualsiasi tipo, rivelano il loro carattere idrofilico, che porta la goccia a scivolare via)
sono termoriflettenti (la temperatura della casa viene mantenuta più stabile e il calore o la frescura trattenuti all’interno, traducendosi in uno spiccato risparmio economico in bolletta energetica)
svolgono un’azione battericida (il biossido di titanio sotto forma di vernice emette delle specie reattive dell’ossigeno, attive contro i batteri se sottoposte a raggi ultravioletti)
hanno un’altissima resistenza all’usura, alla corrosione salina, al graffio, agli agenti chimici
mantengono un’inalterata tonalità del colore (anche ad un’esposizione diretta ai raggi solari per lunghi periodi)
sono applicabili su qualsiasi superficie

Descrizione prodotto Vernice nanotecnologica. L’idea alla base del progetto COOL COVERINGS è l’utilizzo di nanotecnologie per migliorare la riflettanza nello spettro “non visibile” della luce
Progetto/Azienda di riferimento Cool Coverings
Componenti Principali materiali che compongono la vernice Cool Coverings:

ossido di alluminio (additivo per riflettenza nel vicino infrarosso
NIR)
ossido di zinco (additivo per effetto biocida)
ossido di titanio (pigmento bianco e riflettanza NIR)

Applicazioni Pitturazione di facciate cementizie con colore riflettente, anche scuro
Livello TRL TRL 8-9: Pre-serie (quasi commerciale)
Aspetti innovativi (sostenibilità ambientale) La sostenibilità è tutta legata al risparmio energetico di condizionamento
poiché l’applicazione della vernice nanotecnologia sulle facciate
cementizie migliora l’isolamento dell’involucro dell’edificio
Certificazioni ambientali Analisi LCA

Vernice termicamente isolante a base di perlite
Questo tipo di vernice si distingue per il potere isolante grazie alla presenza tra i componenti della perlite. La perlite espansa, infatti, è caratterizzata dalla proprietà di aumentare la resistenza termica con il diminuire della temperatura.

Descrizione prodotto Vernice termicamente isolante a base di perlite
Progetto/azienda di riferimento ExPerl
Componenti La vernice si caratterizza per la presenza di perlite nella composizione del
prodotto
Scheda tecnica L’unica informazione sul prodotto attualmente disponibile è sul suo peso
specifico, che è di circa il 17% in meno rispetto ai prodotto standard (circa
1,35 kg/litro)
Applicazioni Industria/edilizia
Livello TRL TRL 6-8: Prototipale/Inizio industrializzazione
Aspetti innovativi (sostenibilità ambientale) Il prodotto si caratterizza per un minore impatto ambientale rispetto al
tradizionale prodotto senza perlite
Certificazioni ambientali È stata condotta un’analisi LCA comparativa per valutare il miglioramento
in termini di minor impatto ambientale della soluzione tecnologica
sviluppata. Dalle analisi condotte il prodotto innovativo sviluppato
garantisce un minore impatto ambientale evidenziato da un ridotto
valore di Global Warming Potential GWP (contributo all’effetto serra)

27/10/2016

Quotazioni immobiliari OMI, aggiornate al primo semestre 2016
Pubblicate le nuove quotazioni OMI relative al primo semestre 2016 per la stima di fabbricati residenziali, commerciali, terziari e produttivi
Sono consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle quotazioni immobiliari OMI primo semestre 2016 che forniscono un’indicazione dei prezzi al metro quadro per le diverse tipologie di immobili:

residenziale
commerciale
terziaria
produttiva
Le quotazioni immobiliari sono pubblicate con cadenza semestrale (quotazioni OMI secondo semestre 2015).

Per ciascuna zona omogenea (zona OMI) e per ciascuna tipologia immobiliare, la banca dati OMI individua un intervallo di valori di mercato, minimo e massimo, per unità di superficie in riferimento ad unità immobiliari in condizioni ordinarie.

Restano esclusi, quindi, gli immobili di particolare pregio o degrado o che comunque presentano caratteristiche non ordinarie per la zona di appartenenza.

Sono inoltre riportati i valori minimi e massimi per la locazione, espressi in euro al metro quadro al mese.

Le quotazioni OMI, tuttavia, forniscono indicazioni di valore di larga massima; nell’ambito dei processi estimativi non possono intendersi sostitutive della stima puntuale.

27/10/2016

Gazebo senza titolo abilitativo, è prevista la demolizione se trasforma il territorio

Gazebo senza titolo abilitativo, il Tar del Lazio ordina la demolizione della struttura che rappresenta una trasformazione edilizia del territorio
Un Comune rilasciava in favore di un gestore di un’attività commerciale una concessione demaniale permanente per il posizionamento di una pedana con sovrastante tenda autoportante.

A seguito di un accertamento eseguito dalla polizia municipale, il Comune ingiungeva la demolizione del predetto manufatto. La struttura era risultata difforme dall’opera autorizzata. In realtà era stato realizzato un gazebo con tamponature e copertura realizzata con materiale rigido, ossia una sorta di casetta chiusa.

Il gestore ricorreva al Tar del Lazio contro il provvedimento di ingiunzione alla demolizione, adducendo che la struttura fosse riconducibile alla cosiddetta attività di edilizia libera di cui all’art. 6 del dpr 380/2001 o semmai assentibile mediante la presentazione di denuncia d’inizio attività.

Gazebo senza titolo abilitativo, la decisione del Tar del Lazio
Il Tar del Lazio con la sentenza n. 9881/2016 si pronuncia sul ricorso presentato dal gestore dell’attività commerciale.

Secondo il giudice di primo grado la struttura in realtà è composta, oltre che dalle opere autorizzate, dalle seguenti opere abusive:

tamponatura mediante apposizione di teli plastici a scorrimento meccanico sostenuti all’interno da telai in metallo
copertura in materiale plastico rigido sostenuta da struttura in metallo
perimetrazione in alluminio e pannello grigliato in alluminio con posa in opera di lastre in materiale rigido trasparente
Il Tar respinge, dunque, il ricorso e conferma l’ordinanza di demolizione. Il giudice sottolinea in particolare l’assenza del requisito della temporaneità della struttura. Pertanto il manufatto necessita di idoneo titolo abilitativo come previsto dagli artt. 3 e 10 del dpr 380/2001.

Cosa prevede il testo unico per l’edilizia
In merito alla assoggettabilità al titolo edilizio del permesso di costruire si fa riferimento ai seguenti articoli normativi.

Secondo l’art.10 del dpr 380/2001, costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

gli interventi di nuova costruzione
mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività (stabilito dalle regioni)
ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire (stabilito dalle regioni)
Ai sensi dell’art.3 sempre del testo unico per l’edilizia, sono da considerarsi interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire:

manufatti leggeri, anche prefabbricati
strutture di qualsiasi genere (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) che siano utilizzati come:
abitazioni
ambienti di lavoro
depositi, magazzini e simili
e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti.

27/10/2016

SENTENZA CORTE CASSAZIONE PER SPAZI COMUNI CONDOMINIALI

Sentenza Corte di Cassazione n.20038/2016
1
Civile Sent. Sez. 2 Num. 20038 Anno 2016
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: MATERA LINA
Data pubblicazione: 06/10/2016
SENTENZA
sul ricorso 4106-2012 proposto da:
**** ****, **** ****, **** ****, elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato **** ****, che li rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
**** ****, **** ****, elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell'avvocato **** ****, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato **** ****;
- controricorrenti -
nonché contro
**** ****;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2172/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito l'Avvocato **** ****, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3-2-1990 **** ****e **** ****, premesso di essere proprietari in regime di comunione legale dell'appartamento sito in Roma, secondo piano, e del posto auto al piano interrato, assumevano che erano di proprietà comune tutte le parti della palazzina destinate all'uso e al godimento di tutti i condomini e che, invece, l'originaria proprietaria e committente la costruzione dell'edificio, **** ****, non consentiva loro l'uso comune di dette parti, ad eccezione della scala. Gli attori, pertanto, convenivano dinanzi al Tribunale di Roma la **** **** e **** ****, costruttore dell'edificio, chiedendo
Sentenza Corte di Cassazione n.20038/2016
2
dichiararsi il loro diritto all'uso delle parti comuni, e chiedendo altresì la redazione del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali.
Integrato il contraddittorio nei confronti di **** **** e **** ****, ai quali **** **** aveva donato le parti di edificio di sua proprietà, con sentenza in data 15- 2-2003 il Tribunale adito accoglieva la domanda, dichiarando condominiali le parti di edificio di cui all'art. 1117 c.c. -e segnatamente i locali sottotetto e quelli al piano interrato-, con esclusione di quelle che **** **** si era riservata in esclusiva proprietà nel preliminare inter partes del 31-1-1979; dichiarava il difetto di legittimazione passiva di **** ****; dichiarava inammissibili le domande relative alla redazione del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali.
Avverso la predetta decisione proponevano appello **** ****, **** **** e **** ****, deducendo, in particolare, che il C.T.U. non aveva evidenziato una destinazione all'uso comune dei locali sottotetto; che tali locali non rientravano tra le parti comuni previste dall'art. 1117 c.c.; che nel preliminare inter partes del 31-1-1979 era fatta espressa riserva di proprietà esclusiva a favore della **** **** di tutte le parti non condominiali e che, pertanto, l'acquisto si era perfezionato in ordine all'appartamento, al posto auto e alle parti "necessariamente" comuni.
Con sentenza in data 18-5-2011 la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso **** ****, **** **** e **** ****, sulla base di due motivi.
**** **** e **** **** hanno resistito con controricorso.
**** ****, già contumace in grado di appello, non ha svolto attività difensive.
In prossimità dell'udienza i ricorrenti hanno depositato una memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 2697 c.c., 115 c.p.c.
Deducono, in particolare:
a) che nel caso il sottotetto non opera la presunzione di condominialità prevista dall'art. 1117 c.c. e che, conseguentemente, è necessario uno specifico accertamento di fatto delle caratteristiche oggettive del bene, per determinarne la natura privata o comune. La Corte di Appello, al contrario, ha affermato la comunione del sottotetto di cui si discute senza verificare se, tenuto conto delle sue caratteristiche strutturali, esso potesse considerarsi oggettivamente destinato, sia pure potenzialmente, all'uso comune e all'esercizio di un servizio di interesse condominiale;
b) che la Corte di Appello, nel ritenere insufficiente la prova fornita dai convenuti (preliminare di vendita) per dimostrare la proprietà esclusiva, non ha fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova: gravava, infatti, sugli attori l'onere della prova per titoli della condominialità del sottotetto, e non sui convenuti l'onere di provarne la riserva di proprietà esclusiva;
c) che, nell'interpretare il preliminare di vendita intercorso tra le parti, il giudice del gravame è incorso nella violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., essendo evidente che intenzione delle parti era quella di escludere dalla vendita ogni altra porzione del fabbricato diversa da quelle espressamente cedute, costituite dall'appartamento e dal posto auto.
Sentenza Corte di Cassazione n.20038/2016
3
2) Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono dell'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, non avendo la Corte di Appello accertato se il locale sottotetto, per le sue caratteristiche sostanziali e strutturali, fosse oggettivamente destinato all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse condominiale. Deducono che non solo tale indagine è mancata, ma che dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio si evince che, all'atto dei sopralluoghi, il locale in questione non era stato obiettivamente destinato ad un uso comune, presentandosi privo "di qualsiasi rifinitura (pavimentazione, intonaci, impianti) e tramezzatura". Sostengono che nessuna rilevanza può attribuirsi, ai fini che qui interessano, né alla "previsione del progetto" né alla intervenuta modifica di destinazione di cui all'atto d'obbligo richiamato nella sentenza impugnata, non essendosi in presenza di atti negoziali aventi effetti giuridici tra le parti e, quindi, idonei a dimostrare la loro comune volontà di attribuire al bene controverso natura di bene comune.
3) Il primo motivo è infondato.
Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza, l'appartenenza del sottotetto di un edificio va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo esso compreso nel novero delle parti comuni dell'edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all'uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. è, in ogni caso, applicabile nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionati, risulti oggettivamente destinato all'uso comune oppure all'esercizio di un servizio di interesse condominiale, quando tale presunzione non sia superata dalla prova della proprietà esclusiva (Cass. 11-1-2016 n. 233; Cass. 19-2-2013 n. 4083; Cass. 29-12-2004 n. 24147; Cass. 19- 12-2002 n. 18091).
Più in particolare, è stato precisato che, in tema di condominio, per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotetto di un edificio, in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sicché, quando il sottotetto sia oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune, può applicarsi la presunzione di comunione ex art. 1117, comma 1, c.c.; viceversa, allorché il sottotetto assolva all'esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall'umidità l'appartamento dell'ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l'utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento (Cass. 30-3-2016 n. 6143; (Cass. 12-8-2011 n. 17249).
Nella specie, la Corte di Appello, nel ritenere applicabile ai locali sottotetto in contestazione la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c., non si è discostata dagli enunciati principi, avendo dato atto che i predetti locali erano originariamente indicati nel progetto come "locali di sgombero", che successivamente la loro destinazione è stata modificata come locali "destinati a stenditoio e ripostiglio" e che con tale destinazione gli stessi sono stati fatti oggetto dell'atto d'obbligo del 7-2-1984, con il quale **** **** si impegnava al mantenimento della destinazione e della consistenza di tali locali con il Comune di Roma, al fine di ottenere la licenza di abitabilità per gli appartamenti della palazzina. Orbene, secondo il giudice del gravame, sia in forza della previsione del progetto che dell'intervenuta modifica, la destinazione dei locali in questione può essere ricondotta nella previsione dell'art. 1117 c.c.; con la conseguenza che sarebbe spettato ai convenuti dare prova di un titolo che ne riservasse loro la proprietà. Secondo quanto accertato in sentenza, al contrario, tale titolo non può essere individuato nella clausola del contratto preliminare intercorso tra le parti, che prevedeva la generica riserva in favore di **** **** di tutte le parti non condominiali, senza alcuna specifica indicazione dei locali controversi.
Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell'art. 1117 c.c., avendo la Corte di Appello ritenuto la natura condominiale del sottotetto dopo avere accertato, con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede, che tale bene era destinato, anche solo potenzialmente, all'uso comune o all'esercizio di un servizio di interesse comune.
Sentenza Corte di Cassazione n.20038/2016
4
Avendo accertato che i locali in oggetto erano destinati all'uso comune e ricadevano, pertanto, nella presunzione di cui all'art. 1117 c.c., d'altro canto, correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che gravasse sui convenuti l'onere di provare l'esistenza di un titolo idoneo al superamento della presunzione di proprietà comune; sicché la pronuncia impugnata non ha affatto violato i principi posti in materia di onere della prova dall'art. 2697 c.c.
Quanto alla denunciata violazione degli artt. 1362 ss. c.c., si osserva che la Corte di Appello, nell'escludere che con il contratto preliminare la promittente venditrice abbia inteso riservarsi la proprietà del sottotetto in questione, ha fornito una interpretazione plausibile e ragionevole della volontà negoziale.
Deve, allora, rammentarsi che, in tema di interpretazione del contratto, l'accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito. Ne consegue che tale accertamento è censurabile in sede di legittimità soltanto nel caso in cui la motivazione risulti talmente inadeguata da non consentire di ricostruire l'"iter" logico seguito dal giudice per attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, oppure nel caso di violazione delle norme ermeneutiche. La denuncia di quest'ultima violazione esige una specifica indicazione dei canoni in concreto non osservati e del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione, mentre la denunzia del vizio di motivazione implica la puntualizzazione dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento svolto dal giudice di merito, non potendo nessuna delle due censure risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (tra le tante v. Cass. 13-12-2006 n. 26683; Cass. 23-8-2006 n. 18375; Cass. 2-5-2006 n. 10131). Va ulteriormente puntualizzato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data del giudice del merito al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, si che quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto la interpretazione poi disattesa dal giudice del merito, dolersi in sede di legittimità che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 12-7-2007 n. 15604; Cass. 22-2- 2007 n. 4178; Cass. 14-11- 2003 n. 17248).
Nella specie, i ricorrenti sostengono l'erroneità della ricostruzione della volontà delle parti operata dal giudice del gravarne; ma, al di là del generico riferimento alle norme codicistiche indicate in rubrica, non specificano, in concreto, in quale modo la Corte di Appello si sia discostata dai canoni ermeneutici di cui lamentano la violazione. E' evidente, allora, che le censure mosse, attraverso lo schermo delle dedotte violazioni di legge, finiscono con l'investire sostanzialmente il risultato dell'operazione interpretativa compiuta dal giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, in quanto sorretto da una motivazione immune da vizi logici e giuridici.
4) Anche il secondo motivo di ricorso deve essere disatteso.
La valutazione espressa nella sentenza impugnata riguardo alla destinazione ad uso comune del sottotetto di cui si discute, costituisce espressione di un apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito, che, in quanto sorretto da argomentazioni esenti da vizi logici, si sottrae al sindacato di questa Corte.
E, in realtà, le censure mosse con il motivo in esame, attraverso la formale denuncia di vizi di motivazione, si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta di un rinnovato esame delle emergenze processuali, di cui i ricorrenti suggeriscono una lettura diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di appello.
Ma, come è noto, i vizi di motivazione denunciabili in Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze
Sentenza Corte di Cassazione n.20038/2016
5
istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (tra le tante v. Cass. 14-10-2010 n. 21224; Cass. 5-3-2007 n. 5066; Cass. 21-4-2006 n. 9368; Cass. 20-4-2006 n. 9234; Cass. 16-2-2006 n. 3436; Cass. 20-10- 2005 n. 20322).
L'onere di adeguatezza della motivazione, inoltre, non comporta che il giudice del merito debba occuparsi di tutte le allegazioni delle parti, né che egli debba prendere in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni da queste svolte. È. infatti, sufficiente che il giudice esponga, anche in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (tra le tante v. Cass. 20-11-2009 n. 24542; Cass. 12-1-2006 n. 407; Cass. 2 agosto 2001, n. 10569).
Nel caso in esame, il giudice del gravarne ha selezionato gli elementi che lo inducevano a ritenere che il sottotetto avesse una destinazione ad uso comune, e in base ad essi ha argomentato la propria decisione, con ciò mostrando di attribuire a quelle risultanze valore preminente rispetto ad altre che, sebbene non esplicitamente confutate, sono state implicitamente considerate non probanti.
5) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute dai resistenti nel presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.700,00, di cui curo 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6-7-2016
Il Consigliere estensore Il Presidente

27/10/2016

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.136

1
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 136
15 Ottobre 2016
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi, sabato 15 ottobre 2016, alle ore 17.05 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Matteo Renzi. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Claudio De Vincenti.
*****

LEGGE DI BILANCIO 2017
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (disegno di legge)
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019. Si tratta di una manovra di politica economica volta a sostenere la crescita e a rafforzare i servizi di base a disposizione di tutti i cittadini (sicurezza, salute, istruzione) e misure specifiche di sostegno alle fasce sociali più deboli che hanno subito i danni più evidenti della crisi degli anni scorsi. La manovra vale 27 miliardi.
La manovra si compone del disegno di legge di Bilancio e di un decreto legge che contiene misure aventi carattere di particolare urgenza, tra le quali l’avvio del processo di chiusura di Equitalia.
Di seguito, i punti qualificanti del provvedimento:
COMPETITIVITA’: la manovra prevede prima di tutto misure di sostegno alla competitività e di stimolo agli investimenti secondo la strategia “Industria 4.0” con un effeto di mobilitazione di risorse di 20 miliardi. Tra gli strumenti, la proroga del super-ammortamento del 140% sull’acquisto di beni strumentali e l’iperammortamento, ovvero una maggiorazione dell’ammortamento al 250% sull’acquisto di beni strumentali e immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa. E ancora, 1 miliardo al Fondo di Garanzia per le PMI che significa fino a 25 miliardi di credito per le piccole e medie imprese e la proroga della cosiddetta “Nuova Sabatini”, nonché misure di sostegno
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.136

2
alle start-up innovative. Infine, è previsto un rafforzamento della detassazione dei premi di produttività.
TASSE: si conferma la riduzione dell’Ires già disposta nella Legge di Stabilità del 2016 e la progressiva riduzione del carico fiscale. Grazie alla disattivazione della clausola di salvaguardia prevista in precedenti leggi di stabilità, si evitano aumenti per circa 15 miliardi di euro di Iva e accise. Per il triennio 2017-2019 viene abolita la cosiddetta “Irpef agricola”: i redditi dominicali e agricoli non concorrono cioè alla base imponibile Irpef di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. E per gli agricoltori under 40 è prevista la decontribuzione. Inoltre, il reddito d’impresa degli imprenditori persone fisiche viene assoggettato all’aliquota Iri del 24%, la stessa dell’Ires, anziché essere ricompreso nel reddito complessivo ed essere sottoposto alla progressività dell’Irpef: in questo modo l’imposta scenderà significativamente. La manovra prevede anche interventi a favore delle Partite Iva.
PENSIONI: sette miliardi in tre anni a sostegno delle pensioni più basse, con l’introduzione e il rafforzamento della quattordicesima e la possibilità di andare in pensione prima. Aumenta la no tax area per i pensionati anche di età non superiore a 75 anni. L’Anticipo pensionistico (APE) spetta ai lavoratori che abbiano almeno 63 anni e sono a 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia. Potranno accedere all’APE sociale i lavoratori che abbiano almeno 30 anni di contributi se disoccupati, invalidi o con di parenti 1° grado con disabilità grave oppure per chi avrà raggiunto i 36 anni di contributi facendo dei lavori cosiddetti “pesanti”. Queste categorie di lavoratori potranno andare in pensione fino a tre anni e sette mesi prima senza nessun onere fino a 1.500 euro lordi di pensione. Potranno accedere all’APE volontaria i lavoratori che avranno 20 anni di contributi versati, in questo caso la rata di restituzione del prestito andrà di media dal 4,6% al 4,7%. L’APE aziendale ha gli stessi meccanismi di funzionamento di quella volontaria, ma i costi dell'operazione del prestito saranno a carico dell’azienda. Tutti gli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria avranno diritto al cumulo gratuito dei contributi ai fini della pensione anticipata e di vecchiaia.
SANITA’: si conferma il finanziamento al Servizio sanitario nazionale e vengono introdotte finalizzazioni per cure avanzate (farmaci oncologici, per l’epatite C etc) e per la stabilizzazione di giovani medici e infermieri. 113 miliardi (2 in più del 2015).
SOCIALE: sono previste misure a sostegno della povertà. Dal 2018, con risparmi “istituzionali”, ci saranno 500 milioni di aumento del Fondo per la lotta alla povertà. Da subito, 50 milioni al Fondo dedicato alla non autosufficienza. Alle politiche per la famiglia vanno 600 milioni.
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.136

3
PARI OPPORTUNITA’: 60 i milioni destinati al piano antitratta, a quello contro la violenza alle donne e a sostegno dell’impresa femminile.
TERREMOTO: 4,5 i miliardi che vanno alla ricostruzione di Accumoli, Amatrice, Arquata e degli altri territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016.
INCENTIVI: 3 miliardi in tre anni per bonus dedicati alle ristrutturazioni edilizie (anche per condomini e alberghi), per il contrasto al dissesto idrogeologico e per l’edilizia scolastica. Previsto il potenziamento di quelli per la riqualificazione energetica e per gli adeguamenti antisismici.
INVESTIMENTI: 12 miliardi aggiuntivi in tre anni per gli investimenti pubblici dalle infrastrutture all’ambiente e alle attività produttive, a partire dall’attuazione del Masterplan per il Mezzogiorno.
PERIFERIE: 2,1 miliardi finalizzati al recupero delle periferie (120 i progetti presentati al bando periferie).
PUBBLICO IMPIEGO: 1,9 i miliardi impegnati per il rinnovo dei contratti nella pubblica amministrazione, per le retribuzioni di forze armate, dei corpi di polizia e per nuove assunzioni.
SCUOLA E UNIVERSITA’: oltre 800 milioni per il sostegno agli studenti, al diritto allo studio e il rafforzamento della Buona Scuola.
ENTI TERRITORIALI: 3 miliardi a supporto dei bilanci di Regioni, Comuni, Enti territoriali.
*****
Il Consiglio dei Ministri è terminato alle ore 17.56.

Indirizzo

Rome
00128

Telefono

065085466

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando STC srl pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

In evidenza

Condividi

Digitare