Ristrutturazioni Roma

Ristrutturazioni Roma Studio tecnico di architettura per la realizzazione di ristrutturazioni e pratiche edilizie per appartamenti e negozi

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14/08/2018

L’approvazione dell’emendamento 13.2 al ddl n. 717, che comporta il congelamento

16/07/2018

16/07/2018 – L’Agenzia delle Entrate fa chiarezza sui beni significativi e su come incidono nella agevolazione Iva al 10% negli interventi di ristrutturazione. Con la circolare 15E/2018, infatti, le Entrate chiariscono la qualificazione dei beni significativi e i casi di autonomia funzionale d...

12/06/2018

08/06/2018 – Gli edifici abusivi sono sempre a “rischio” demolizione. Anche se sono passati molti anni dal momento della loro costruzione. Il Consiglio di Stato con la sentenza 3351/2018 ha affermato che il tempo non può sanare una situazione illegittima. Edifici abusivi, demolizione sempre ...

Ottima soluzione, da adottare in caso di interventi di limitata estensione
26/05/2018

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01/12/2017
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MASSIMA ATTENZIONE!!!

Cartello di cantiere: la Cassazione chiarisce che il rilascio del permesso di costruire, a prescindere dall'effettiva necessità del titolo, presuppone l’obbligo di esposizione

Un Comune conveniva in giudizio il proprietario di un immobile per aver omesso di apporre il cartello di cantiere contenente il richiamo al permesso di costruire e le altre notizie prescritte dal regolamento edilizio comunale.

I lavori in oggetto riguardavano il ripristino di una strada già esistente e la demolizione di un rudere.

Il Tribunale di Pesaro aveva condannato il convenuto alla pena di 2 mesi di reclusione e 10.000,00 euro di ammenda.

Successivamente la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado.

Il reato imputato è la violazione dell’art. 44 c. 1/a del dpr 380/2001, secondo cui è prevista l’ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire, e degli artt. 110, 481, cod. penale.

Contro la sentenza di appello viene proposto ricorso in Cassazione dal proprietario del rudere.

Sentenza di Cassazione

La Cassazione con la sentenza n. 48178/2017 si esprime sul ricorso presentato.

Il ricorrente obietta che i lavori soggetti a permesso di costruire (demolizione del rudere) non fossero ancora iniziati e che il ripristino della strada di accesso costituisse intervento edilizio cd. libero.

Ricordiamo che secondo l’art. 20 comma 6 del testo unico dell’edilizia gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

Inoltre l‘art. 27 c. 4 del dpr 380/2001 prevede che :

gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

Gli Ermellini ritengono che “la sistemazione del prescritto cartello, contenente gli estremi della concessione edilizia e degli autori dell’attività costruttiva presso il cantiere, consente una vigilanza rapida, precisa ed efficiente e risponde all’altro scopo di permettere ad ogni cittadino di verificare se i lavori siano stati autorizzati dall’autorità competente; il che non è poco ai fini della trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione“. Tant’è, che anche l’esposizione, in maniera non visibile, del cartello che risulti comunque presente all’interno del cantiere viola il precetto penale.

Inoltre il fatto costitutivo dell’obbligo di esposizione è il rilascio del permesso, a prescindere da ogni ulteriore considerazione (anche postuma) sulla effettiva necessità del titolo. È sufficiente osservare che la valutazione (anche solo a fini classificatori) del tipo di intervento realizzato presuppone comunque l’esercizio di quel controllo che l’esposizione del cartello intende agevolare.

Pertanto la Cassazione rigetta il ricorso presentato, confermando la condanna per il proprietario del rudere.

22/11/2017

AMPLIAMENTO MEDIANTE PIANO CASA
Anche la semplice realizzazione di un ampliamento volumetrico impone il rispetto delle caratteristiche di un involucro edilizio al fine di preservarne l'identità.
Nel caso in esame abbiamo realizzato un ampliamento volumetrico con un intervento in bioedilizia cercando di mantenere il carattere dell'edificio e ridurre al minimo l'impatto visivo del nuovo volume.
La corretta analisi e scelta dei materiali e l'utilizzo di manodopera selezionata ha permesso di nascondere l'alterazione della sagoma che sembra originaria dell'iniziale edificazione.

04/10/2017

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06/09/2017

06/09/2017 – Il cambio di destinazione d’uso nel centro storico si può fare. A ribadirlo è il Tar Toscana, che con la senten...

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