16/04/2014
Attestato di Prestazione Energetica - APE
Il 4 agosto 2013 è entrata in vigore la Legge n. 90 di conversione del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n.63 di recepimento della direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia.
Principali novità:
• Il tradizionale Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è stato sostituito dall'Attestato di Prestazione Energetica (APE), in quanto non più rispondente ai criteri indicati dalla direttiva 2010/31/UE;
• La nuova metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici entrerà in vigore con l'emanazione di prossimi provvedimenti;
• L'APE è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni
• L'APE deve essere reso dal tecnico in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• Sono previste sanzioni che vanno da un minimo di € 300 ad un massimo di € 18.000 in caso di mancata predisposizione dell'APE per edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, per vendite di immobile, per nuovi contratti di locazione e per annunci di offerta di vendita o locazione privi dei parametri energetici
• La certificazione energetica degli edifici è l'insieme delle operazioni, svolte da un tecnico abilitato in base ad una metodologia di calcolo standardizzata (secondo le norme UNI TS 11300), atte ad individuare la prestazione energetica di un immobile ed a proporre possibili interventi migliorativi di tale prestazione energetica.
• Nel caso di APE per edifici esistenti, ove previsto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile;
• Nel caso di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazione e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;
• In tutti i casi il proprietario deve rendere disponibile l'APE al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime;
• L'APE deve essere allegato al contratto di vendita e di locazione tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari;
• L'APE ha una validità temporale massima di 10 anni subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici. In caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
• L'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) è un documento che certifica la prestazione energetica degli edifici ed ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici.
• L' A.P.E. va richiesto, a proprie spese, dal proprietario dell'immobile ai tecnici abilitati
Per ulteriori info : Mail [email protected]
Cell.338 3506710