Studio Tecnico Geom.Ciuffetti Marco

Studio Tecnico Geom.Ciuffetti Marco Progettazione e Direzione Lavori,Pratiche Catastali,Certificazioni Energetiche(A.P.E.)

22/12/2014

Confermato il credito di imposta per i lavori di recupero abitativo e di efficientamento energetico ai livelli massimi rispettivamente del 50% e del 65%. La novità rilevante apportata dal passaggio alla Camera (il testo in questa parte non è stato modificato al Senato) è la conferma dell'incentivo nel 2015 al livello del 65% anche per i lavori di prevenzione antisismica che già godevano di questo beneficio lo scorso anno, ma erano stati riportati al livello del 50% dal disegno di legge di stabilità varato dal governo.

15/11/2014

INCENTIVI 2015
Il disegno di legge per il 2015, approvato mercoledì scorso dal Governo, prevede la proroga a tutto il prossimo anno della detrazione Irpef del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, sui mobili e sui grandi elettrodomestici e di quella Irpef e Ires del 65% sui lavori per il risparmio energetico qualificato. Non è stata modificata, invece, la detrazione Irpef ed Ires del 65% sugli interventi antisismici “qualificati”, che quindi sarà ridotta al 50% per i pagamenti del 2015. , il bonus del 65% è stato prorogato dal 30 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, eliminandolo definitivamente dal 2016.

20/06/2014

L’APE è obbligatorio in tutti i casi in cui un proprietario di immobile voglia:
• pubblicare su giornali e web un annuncio di offerta casa,
• sottoscrivere un contratto di affitto
• sottoscrivere un contratto di vendita.

16/04/2014

Attestato di Prestazione Energetica - APE
Il 4 agosto 2013 è entrata in vigore la Legge n. 90 di conversione del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n.63 di recepimento della direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia.
Principali novità:
• Il tradizionale Attestato di Certificazione Energetica (ACE) è stato sostituito dall'Attestato di Prestazione Energetica (APE), in quanto non più rispondente ai criteri indicati dalla direttiva 2010/31/UE;
• La nuova metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici entrerà in vigore con l'emanazione di prossimi provvedimenti;
• L'APE è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni
• L'APE deve essere reso dal tecnico in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
• Sono previste sanzioni che vanno da un minimo di € 300 ad un massimo di € 18.000 in caso di mancata predisposizione dell'APE per edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, per vendite di immobile, per nuovi contratti di locazione e per annunci di offerta di vendita o locazione privi dei parametri energetici
• La certificazione energetica degli edifici è l'insieme delle operazioni, svolte da un tecnico abilitato in base ad una metodologia di calcolo standardizzata (secondo le norme UNI TS 11300), atte ad individuare la prestazione energetica di un immobile ed a proporre possibili interventi migliorativi di tale prestazione energetica.
• Nel caso di APE per edifici esistenti, ove previsto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile;
• Nel caso di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazione e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici;
• In tutti i casi il proprietario deve rendere disponibile l'APE al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime;
• L'APE deve essere allegato al contratto di vendita e di locazione tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari;
• L'APE ha una validità temporale massima di 10 anni subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici. In caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
• L'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) è un documento che certifica la prestazione energetica degli edifici ed ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici.
• L' A.P.E. va richiesto, a proprie spese, dal proprietario dell'immobile ai tecnici abilitati
Per ulteriori info : Mail [email protected]
Cell.338 3506710

14/04/2014

La Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2013) ha reso definitive le proroghe relative alle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni (ex 36%) e quelle del 65% per il risparmio energetico (ex 55%). Vediamole nel dettaglio.

Le Detrazioni per gli interventi di efficienza energetica, in seguito alla pubblicazione della Legge di Stabilità 2014 sono state prorogate nella misura del 65% per spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 e nella misura del 50% per le spese sostenute dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Detrazione per gli interventi di efficienza energetica (Detrazioni del 65% dall’Irpef o dall’Ires, ripartita in 10 quote annuali di pari importo)
Anche per quanto concerne gli interventi di ristrutturazione (tra i quali possono rientrare anche gli interventi finalizzati al conseguimento dei risparmi energetici) la Legge di Stabilità 2014 ha prorogato le detrazioni fiscali nella misura del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014 e nella misura del 40% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Detrazione per gli interventi di ristrutturazione (Detrazioni del 50% dall’Irpef ripartita in 10 quote annuali di pari importo)

Indirizzo

Terni
05100

Telefono

3383506710

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Studio Tecnico Geom.Ciuffetti Marco pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi

Digitare